Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 10 pagine
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Allegato 2
Secondo l’articolo 25 cpv. 2 LPAn, le autorità cantonali comunicano immediatamente la loro decisione all’autorità federale competente. L'articolo 145 capoverso 4 lettera c dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1) stabilisce che l’UFV notifichi attraverso questo sistema, analogamente alle autorizzazioni (art. 145 cpv. 4 lett. a OPAn), anche altre decisioni in materia di esperimenti sugli animali e di centri di detenzione di animali da laboratorio. In particolare dovrà notificare periodicamente le decisioni di revoca e di modifica di autorizzazioni per esperimenti sugli animali o per centri di detenzione di animali da laboratorio.