Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 10 pagine

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6. Spiegazioni riguardo alle singole disposizioni

Art. 4 Competenza dell’UFV

L’UFV è proprietario del sistema d’informazione. In collaborazione con i fornitori di prestazioni qualificati provvede al buon funzionamento del sistema e al rispetto delle esigenze della Confederazione in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. I fornitori di prestazioni (esterni) sono responsabili dal punto di vista tecnico.

Art. 5 Servizio specializzato

Tramite il servizio specializzato, l'UFV provvede affinché i Cantoni ricevano, mediante corsi, funzioni ausiliari proprie del sistema e un’intensa assistenza agli utenti, il supporto necessario per l’utilizzo del sistema d’informazione. Per i ricercatori il sistema d’informazione deve essere talmente chiaro da non richiedere la frequenza di appositi corsi. Il miglioramento costante dell'uso da parte degli utenti (testi di ausilio) spetta anche al Servizio specializzato. Gli utenti privati non ricevono il supporto diretto del Servizio specializzato, bensì tramite le autorità cantonali. Queste ultime possono rivolgersi al Servizio specializzato dell’UFV in caso di problemi tecnici, organizzativi o di contenuto (second level support).

L’utente è ogni persona che lavora con il sistema d’informazione. Gli utenti cantonali sono i collaboratori dell’autorità cantonale.

Art. 6 Competenza delle autorità cantonali

Oltre alla gestione delle loro pratiche, rientra nella competenza dei Cantoni anche l’accesso al sistema d’informazione a livello cantonale. A tal fine concludono accordi di utilizzazione con gli istituti, i laboratori, i centri di detenzione di animali da laboratorio e i membri della Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e preparano i diritti di accesso dei ricercatori. In tali accordi sono previste misure volte a garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica. I dati necessari per l’attribuzione dei diritti di accesso sono i dati di base, riportati nella tabella 1 cifra 1 e 2 dell’allegato 1.

Art. 7 Comitato strategico

La collaborazione dei Cantoni nella gestione e nell’evoluzione del sistema d‘informazione si espleta nella formulazione di pareri all’interno del Comitato strategico. I Cantoni designano autonomamente i loro rappresentanti. Per le decisioni importanti dal punto di vista strategico, ad es. in caso di evoluzione del sistema, consultano gli altri Cantoni coinvolti.

Art. 9 Contenuto del sistema d’informazione e-sperimentazione animale

I dati contenuti nel sistema sono elencati in modo dettagliato (cfr. allegato 1). Nel sistema d’informazione e-sperimentazione animale non verranno trattati dati degni di particolare protezione né profili della personalità ai sensi della legge del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Nello specifico, gli appunti di lavoro dei collaboratori non devono contenere né dati cosiddetti “sensibili” né profili della personalità. I diritti di accesso, inclusi quelli relativi agli appunti di lavoro, sono disciplinati nell'allegato 1. Per la visualizzazione degli appunti di lavoro sono previste molte restrizioni. Agli appunti di lavoro dei collaboratori cantonali hanno accesso solo