Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 10 pagine

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i collaboratori della stessa autorità. Gli appunti di lavoro dell’UFV possono essere visualizzati solo dai collaboratori dell’UFV. Allo stesso modo gli appunti di lavoro dei membri della Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali possono essere visualizzati solo dai membri di questa Commissione.

Art. 11 Accesso ai dati di base mediante procedura di richiamo

Secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a, sono considerati dati di base i nomi e gli indirizzi di persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio, inclusi i fornitori, ecc.

Art. 12

Accesso ad altri dati mediante procedura di richiamo

cpv. 2:

Sono considerati collaboratori degli uffici cantonali di veterinaria soltanto coloro che si occupano dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell’ambito della sperimentazione animale. Soltanto essi dispongono di un diritto personale di accesso.

Secondo la lettera c cifra 1, risulta necessario visualizzare i dati su persone, istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di altri Cantoni nei casi seguenti:

• un istituto extracantonale presenta una domanda e quindi non è necessario effettuare una nuova registrazione;

• un ricercatore si trasferisce in un altro Cantone oppure lavora come ricercatore nel Cantone A, ma al contempo è membro di una Commissione per gli esperimenti sugli animali nel Cantone B. Anche in questi casi occorrerebbe che una stessa e unica persona sia responsabile del sistema d’informazione e che abbia diritti e funzioni diverse a seconda del Cantone.

cpv. 4:

Sono considerati collaboratori dell’UFV soltanto coloro che si occupano dell’alta vigilanza nell’ambito della sperimentazione animale. Soltanto essi possiedono un diritto personale di accesso al sistema.

Art. 13 Interfaccia dati

Le notifiche per istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio in possesso di un proprio sistema d’informazione possono essere effettuate mediante un’interfaccia dati. Gli adeguamenti necessari a tal fine devono essere programmati. I dettagli devono essere stabiliti negli accordi di utilizzazione con gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio (cpv. 2). Ciò vale in particolare anche per il finanziamento, nel quale la ripartizione dei costi deve avvenire secondo il principio di causalità.

Art. 14 Comunicazione di dati personali a terzi

Questa disposizione deriva dai requisiti della legge sulla protezione dei dati.