Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/83: Ordinanza sulla sperimentazione animale / Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) · 10 pagine
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Art. 16 Protezione dei dati
Inoltre, per garantire la protezione dei dati, occorre far notare a tutti coloro che hanno accesso al sistema d'informazione l’importanza del nome utente, della password e degli eventuali certificati. Essi devono inoltre impegnarsi per iscritto al rispetto di queste disposizioni.
Art. 20 Archiviazione e cancellazione dei dati
L’archiviazione dei dati si basa sulle disposizioni della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (RS 152.1). Per dare congruenza alla banca dati è importante che siano stabiliti chiaramente i dati da cancellare, le competenze e i dettagli della procedura di cancellazione. I dati devono essere mantenuti nel sistema finché uno degli operatori coinvolti ne abbia bisogno. La cancellazione dei dati avviene dopo al massimo 30 anni.
Art. 21 Tasse
Il sistema d’informazione e-sperimentazione animale è finanziato dalla Confederazione. I Cantoni devono versare una tassa per l’utilizzo del sistema (art. 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA; RS 172.010).
L’importo della tassa si basa sull’ordinanza del 30 ottobre 19851 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria, che deve essere appositamente integrata. Nella definizione delle tasse si considera l’onere lavorativo comportato dai diversi tipi di autorizzazione. Nella definizione dell’importo delle tasse si tiene conto anche delle spese legate alla sorveglianza regolare del livello di formazione e perfezionamento e all’aggiornamento dei dati relativi agli utenti.
I Cantoni che non lavorano con il sistema d'informazione possono chiedere assistenza all'UFV. In tal caso il Servizio specializzato effettua i lavori al posto dei Cantoni e al Cantone viene fatturato il doppio della tassa normale: da un lato per l'utilizzo del sistema e dall’altro per il servizio supplementare dell’UFV.
Art. 22 Richieste specifiche dei Cantoni
I casi in cui un Cantone deve sostenere da solo i costi sono ad esempio l’importazione di dati specifici raccolti dal Cantone durante lo svolgimento dell’attività di esecuzione o la richiesta di particolari requisiti a livello di contabilità.
Allegato 1
L’allegato 1 elenca tutti i dati contenuti nel sistema d’informazione e-sperimentazione animale e i vari diritti di accesso degli utenti a seconda del loro ruolo nel sistema.