Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 9 pagine
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I partecipanti concentrano il loro interesse soprattutto sul divieto del finanziamento delle munizioni a grappolo e di altre armi vietate (cfr. cap. 3.2.1.2 seguente) e sulla distruzione delle scorte (cfr. cap. 3.2.2 seguente).
3.2.1 Modifica della Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale
bellico
3.2.1.1 Introduzione di un nuovo articolo 8bise di un articolo 35bis LMB
Handicap International, Terre des hommes, Humanrights.ch/MERS Menschenrechte Schweiz e il Consiglio svizzero delle associazioni per la pace sottolineano che il testo del divieto previsto all’articolo 1 della Convenzione è stato ripreso soltanto in parte nel progetto di modifica della LMB.
Le organizzazioni espongono che i termini «assistere» e «incoraggiare» utilizzati all’articolo 1 paragrafo1 lettera c della Convenzione dovrebbero essere ripresi nell’articolo 8bisLMB. Salvo il Consiglio svizzero delle associazioni per la pace, inoltre, tutte queste organizzazioni pensano che l’articolo 8biscapoverso 1 lettera a LMB debba prevedere anche il divieto di «impiegare» munizioni a grappolo, come all’articolo 1 numero 1 lettera a della Convenzione.
Le organizzazioni formulano la stessa osservazione anche per quanto riguarda l’articolo 35bisLMB, che contiene le corrispondenti disposizioni penali.
Le organizzazioni ritengono che tutti gli atti vietati ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione debbano essere previsti anche nella LMB, in quanto si tratta di adempiere impegni internazionali assunti della Svizzera.
3.2.1.2 Divieto di finanziamento delle munizioni a grappolo e di altre armi vietate
Secondo i termini della Convenzione (art. 1 lett. c), è vietato qualsiasi atto volto ad assistere un’attività da essa vietata.
Il Consiglio federale ritiene che il divieto di sostenere e incoraggiare attività illegali, di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera c della Convenzione, inglobi già anche il divieto di finanziare tali attività, e che pertanto non sia necessario prevedere una disposizione che vieti esplicitamente il finanziamento. L’articolo 35bisLMB permette, alla stregua delle disposizioni penali applicabili in caso di inosservanza del divieto di armi ABC (art. 34 cpv. 1 lett. c LMB) e del divieto di mine antiuomo (art. 35 cpv. 1 lett. c LMB), di punire qualsiasi forma di sostegno ad attività vietate.
Il Consiglio si è dichiarato contrario a un divieto del finanziamento indiretto, in quanto non ritiene possibile, anche per ragioni puramente pratiche, esaminare con un ragionevole dispendio se il denaro investito in particolare in azioni estere serva indirettamente a finanziare un'attività vietata dalla LMB.
Talune organizzazioni si sono comunque espresse a favore dell’introduzione di una disposizione che vieti esplicitamente il finanziamento diretto e/o indiretto.