Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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esempio perché i segreti professionali siano protetti mediante la cernita delle informazioni degli atti se non sono connessi all’oggetto delle indagini e il titolare del segreto professionale è sorvegliato soltanto in quanto mero titolare del collegamento, mentre non sono protetti nel caso in cui la sorveglianza è effettuata in base a un sospetto fondato di reato nei confronti del titolare del segreto professionale. L’interesse alla protezione del segreto sussiste in entrambi i casi e non vi è alcun motivo di lasciare negli atti delle informazioni che non sono connesse all’oggetto delle indagini e che sono soggette al segreto professionale.
Secondo FSA, in caso di misure di sorveglianza, ogni Stato civile protegge il segreto professionale in base ai seguenti tre principi: la sorveglianza di apparecchi di telecomunicazione di titolari del segreto professionale deve restare un’eccezione; la sorveglianza deve essere eseguita in modo tale che siano raccolte solo le informazioni connesse all’oggetto dell’indagine; infine, la valutazione delle informazioni così ottenute deve essere effettuata da un giudice che non si occupa del caso. Ciò significa che la sorveglianza può essere eseguita soltanto in casi eccezionali. Le informazioni protette dal segreto professionale ottenute in occasione della sorveglianza di terzi vanno eliminate dagli atti e non sono utilizzabili. In virtù di questi principi la FSA chiede di riformulare la disposizione.
11.1.5 Articolo 273 capovers 3 CPP Dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione, identificazione degli utenti
3 Le informazioni di cui al capoverso 1 possono essere richieste con effetto retroattivo fino a dodici mesi, indipendentemente dalla durata della sorveglianza.
LU, NW, CAIS e CCDGP rinviano alle loro osservazioni all’articolo 23 AP-LSCPT (cap. III
n. 5.4). OW ritiene la modifica appropriata.
11.1.6 Articolo 274 capoverso 4 lettere c e d CPP Procedura di approvazione (nuove)
4 L'autorizzazione indica espressamente:
c. se è ammessa l'installazione di programmi informatici in un sistema informatico per intercettare e leggere i dati criptati;
d. se è ammesso l’impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d’identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi.
OW ritiene appropriata la modifica della disposizione.
Lettera c
BL e AG chiedono di disciplinare nella lettera c le modalità della cancellazione dei programmi informatici dal sistema informatico in cui sono stati installati. NW chiede di disciplinare la procedura d’approvazione per l’installazione di tali programmi.
Lettera d
Vari partecipanti167 chiedono di sostituire l’espressione «apparecchi di telefonia mobile» con «mezzi di comunicazione mobili», in modo da garantire la sorveglianza anche in vista dei futuri sviluppi tecnologici (p.es. notebook con carta SIM).
CAIS e CCDGP rinviano alla loro proposta di inserire l’impiego di tali dispositivi nell’articolo 280 CPP (cfr. le osservazioni nel cap. III n. 11.1.3 ad art. 270ter CPP) e, insieme
167 ZH, LU, AG, GL, GR, TG, VS, JU, CCPCS, CCDGP.