Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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so e può pregiudicare la sicurezza del computer e dell’intera rete informatica. In tale contesto occorre chiedersi come un’autorità possa provare che il mezzo di prova individuato non sia stato caricato o inviato dal «cavallo di troia federale» stesso. Infatti oltre a poter essere letti, i dati possono anche essere creati o cambiati. Ciò rende impossibile l’assunzione delle prove.
PPS osserva che l’interazione tra il «cavallo di troia federale» e gli altri elementi del sistema informatico non può essere prevista con esattezza. Occorre quindi chiedersi chi debba coprire gli eventuali danni causati dal «cavallo di troia federale».
Il CCC ritiene imprudente che lo Stato intenda impiegare software simili a cavalli di troia che non possono essere messi in circolazione in Svizzera. È inoltre possibile che vengano danneggiati anche computer di terzi, poiché a seconda della rete informatica sono coinvolti anche terzi. L’impiego di «cavalli di troia» da parte dello Stato è arrogante e la probabilità che vengano sorvegliati anche terzi (innocenti) è alta.
Anche SIUG indica in modo dettagliato diversi pericoli e difficoltà tecniche legati all’installazione di siffatti software sul computer da sorvegliare. Inoltre, ritiene che il rischio della diffusione da parte delle autorità svizzere di un software dannoso a una cerchia notevole di persone, anche all’estero, non possa essere corso.
Sette partecipanti159 deplorano la mancanza di un disciplinamento delle modalità di cancellazione dei programmi dai sistemi informatici interessati. Secondo ZH, BL, ZG e PS non sono neppure chiariti i requisiti relativi alla sicurezza applicabili sia ai programmi da installare sia a coloro che li forniscono.
Secondo il PLR, economiesuisse e Swisscable le ripercussioni dei «cavalli di troia federali» sono difficilmente prevedibili. economiesuisse e Swisscable chiedono che siano impiegati soltanto programmi che si limitano alla sorveglianza degli ambiti autorizzati e che non intacchino la funzionalità di altri programmi di software. Inoltre, la Confederazione dovrebbe rispondere di eventuali danni. Entrambi propongono formulazioni concrete.
Per l’UDC tali ingerenze nella sfera privata delle persone devono essere attuate soltanto come ultima ratio. I requisiti e i criteri devono pertanto essere severi; una condizione che la disposizione non soddisfa. L’UDC propone di fissare esplicitamente nella legge le figure di reato che permettono l’impiego di siffatti strumenti. Il PPD esprime certe riserve nei confronti dell’impiego di metodi con cui si accede anche a dati non pertinenti e che costituiscono un rischio elevato anche per terzi non coinvolti.
Anche privatim fa notare la gravità dell’ingerenza. In virtù della Costituzione federale lo Stato non può in linea di massima introdursi nei sistemi informatici dei soggetti del diritto. Una base legale che permette l’introduzione di un programma informatico in sistemi informatici privati, all’insaputa dell’interessato, deve pertanto soddisfare i massimi requisiti in riferimento alla determinatezza; una condizione che la presente disposizione non soddisfa del tutto. Riferendosi alla Corte costituzionale federale tedesca160, privatim e il PS chiedono che il catalogo dei reati dell’articolo 269 capoverso 2 lettera a CPP si limiti ad alcuni reati molto gravi contro la vita e l’integrità fisica oppure contro lo Stato. Anche BS e FR chiedono in generale la restrizione del catalogo di reati per i quali è ammesso l’impiego di «cavalli di troia federali». FR chiede inoltre che siffatti impieghi siano permessi soltanto a condizioni molto severe, vale a dire in caso di indizi concreti di pericoli imminenti per un bene giuridico fondamentale, e non in caso di mero grave sospetto ai sensi dell’articolo 269 capoverso 1 lettera a CPP. Secondo
159 ZH, BL, AR, ZG, PS, SIUG, privatim.
160 BVerfG, 1 BvR 370/07 del 27.2.2008, capoverso n. (1-333).