Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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Secondo TI la legge dovrebbe precisare che l’autorizzazione di tali dispositivi compete all’UFCOM, in modo da evitare confusioni con l’autorità di approvazione dell’ordine di sorveglianza menzionata nel capoverso 2. Occorre inoltre precisare se l’autorizzazione dell’UFCOM riguardi il tipo di dispositivo («una tantum») o se debba essere ottenuta per ogni utilizzazione, nel singolo caso, del dispositivo in questione. Anche NW chiede di disciplinare la procedura d’autorizzazione nella legge.
Vari partecipanti appartenenti al ramo dei servizi di telecomunicazione165 osservano che in caso di impiego di «IMSI-Catcher», ai fornitori di servizi di telecomunicazione saranno automaticamente richiesti «IMSI» o addirittura «TIMSI»166. Il rilascio di «IMSI» è tuttavia problematico poiché costituisce un elemento di sicurezza della rete di telecomunicazione. I suddetti partecipanti possono accettare che gli organi di polizia tentino autonomamente di localizzare gli apparecchi, ma non appena è necessario il sostegno in forma di carte speciali, la cosa diventa molto costosa, poiché tale sostegno può essere fornito soltanto da pochissimi specialisti.
MS osserva che l’«IMSI-Catcher» consente anche di accedere al contenuto dei colloqui. Ciò deve essere assolutamente menzionato, anche nel titolo marginale, per evitare che siano raccolti dati ai sensi dell’articolo 269 CPP.
11.1.4 Articolo 271 capoversi 1 e 2 CPP Salvaguardia del segreto professionale
1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170-173, è escluso l'accesso diretto da parte delle autorità di perseguimento penale alle informazioni raccolte nell'ambito della sorveglianza. Le informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza vengono filtrate sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l'autorità di perseguimento penale non venga a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale.
2 La cernita non ha luogo se:
a. sussiste un grave sospetto nei confronti della persona vincolata dal segreto professionale;
b. ragioni particolari lo esigono..
OW ritiene la modifica appropriata e giusta.
NW, BL, SG e CAIS deplorano che non sia disciplinato il caso in cui il titolare del segreto professionale è l’interlocutore della persona sorvegliata e chiedono di completare la disposizione in tal senso. Se il titolare del segreto professionale è sorvegliato in qualità di terzo, secondo SG e CAIS la sorveglianza dovrebbe limitarsi ai colloqui con l’imputato (o a colloqui dell’imputato effettuati con il collegamento del titolare del segreto professionale). Oltre che attraverso il filtraggio sotto la direzione di un giudice, ciò è eventualmente possibile anche mediante un filtraggio tecnico. Questa possibilità dovrebbe essere prevista nella legge (p.es. registrare esclusivamente le connessioni tra il collegamento sorvegliato e la persona sospetta). Al contrario di quanto previsto dalla disposizione, non si può tuttavia esigere che il giudice non deleghi la valutazione della sorveglianza a un’autorità di perseguimento penale, poiché solo tale autorità dispone delle conoscenze specifiche necessarie per la valutazione. I suddetti partecipanti chiedono pertanto di completare il capoverso 1 come segue: «[…] è escluso l'accesso diretto da parte dell’autorità di perseguimento penale che si occupa dell’indagine preliminare […]».
Secondo FSA l’articolo proposto contiene elementi privi di qualsiasi logica. Non si capisce ad
165 asut, Finecom, Orange, Swisscom, Colt, Sunrise, Verizon, Swisscable.
166 Temporary International Mobile Subscriber Identity.