Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/98: Rapporto e avamprogetto di revisione della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (LSCPT) · 63 pagine
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FR le autorità federali devono infine valutare la portata di tali misure in rapporto alla totalità delle misure di sorveglianza.
BE propone di chiarire nella legge se con i «cavalli di troia federali» è permessa una «perquisizione domiciliare virtuale» o se si può sorvegliare soltanto il traffico delle telecomunicazioni.
MS constata che la disposizione permette di rilevare qualsiasi tipo di dati e chiede pertanto di integrarla all’articolo 280 CPP. Inoltre, dal tenore non si evince chiaramente che la disposizione si limita al catalogo di reati dell’articolo 269 capoverso 2 lettera a CPP.
UNISG e UNIZH esprimono riserve di fondo in merito a questo tipo di sorveglianza e ne rilevano la particolare complessità dal punto di vista organizzativo e del personale.
ISSS ci tiene a osservare che l’impiego di siffatti programmi informatici è suscettibile di pregiudicare il livello di protezione dei dati e di sicurezza informatica raggiunto in Svizzera.
11.1.3 Articolo 270ter CPP Impiego di dispositivi di localizzazione (nuovo)
1 Il pubblico ministero può disporre l'impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d’identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi. I dispositivi utilizzati devono prima essere stati debitamente autorizzati.
2
L'ordine di sorveglianza sottostà all'autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi.
Un notevole numero di partecipanti161 approva in linea di massima la nuova disposizione.
Alcuni di questi partecipanti162 chiedono di sostituire l’espressione «apparecchi di telefonia mobile» con «mezzi di comunicazione mobili», in modo da tenere conto dei nuovi sviluppi tecnologici (p.es. notebook con carta SIM). CCPCS propone un nuovo capoverso 3 che preveda l’impiego di dispositivi di localizzazione per la ricerca in casi urgenti. Altri163 osservano che i dispositivi di localizzazione sono apparecchi tecnici di sorveglianza impiegati dalla polizia e non dal Servizio. Propongono pertanto di inserire la disposizione nell’articolo 280 CPP e di prevedere una procedura d’autorizzazione.
Verdi, GDS, gr.ch, SKS e SIUG rifiutano la disposizione e osservano che l’impiego dei cosidetti «IMSI164-Catcher» non riguarda soltanto un singolo utente di telefonia mobile. Tali dispositivi infatti deviano o disturbano, all’insaputa degli interessati, il traffico di telefonia mobile di tutte le persone, sospette o meno, che si trovano nei dintorni dei dispositivi. Inoltre, le esperienze raccolte all’estero con gli «IMSI-Catcher» mostrano che in certe situazioni questi dispositivi permettono soprattutto di scoprire «spontaneamente» chi si trova in un determinato luogo oppure di disturbare in modo mirato il traffico telefonico. Verdi, GDS e gr.ch si chiedono inoltre se l’impiego di questi dispositivi appartenga all’ambito del diritto processuale penale. Secondo il rapporto esplicativo la polizia può impiegare i dispositivi su ordine del pubblico ministero, ma al fine di «garantire la sicurezza pubblica». I suddetti partecipanti ritengono tuttavia che tale garanzia sia un compito della polizia, il cui disciplinamento non compete alla Confederazione. Inoltre, l’articolo 270ter CPP non indica criteri che indichino quando è giustificato l’impiego dei dispositivi, né menziona condizioni che vadano oltre l’autorizzazione da parte del giudice delle misure coercitive. Tale giudice non dispone pertanto di parametri per autorizzare o vietare l’impiego dei dispositivi.
161 ZH, LU, SZ, OW, NW, SG, BL, GL, GR, TG, VS, JU, CCDGP, CCPCS, CAIS.
162 ZH, LU, CCDGP, GL, GR, TG, VS, JU, CCPCS.
163 LU, NW, BL, SG, GL, GR, TG, VS, JU, CCDGP, CAIS.
164 International Mobile Subscriber Identity.