Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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concorrenza fosse (completamente) soppressa. Sono state accertate «unicamente» notevoli limitazioni della concorrenza. Se la sanzionabilità venisse meno in caso di confutazione della presunzione, sarebbe raramente possibile, nella pratica, infliggere sanzioni, il che non corrisponderebbe alla volontà del legislatore.

Variante 2 relativa al trattamento differenziato degli accordi verticali

Articolo 6 Tipi di accordi giustificati e privi di effetti notevoli

Nell’economia è indiscusso che, a determinate condizioni, gli accordi verticali non compromettono la concorrenza e l'efficienza, ma le possono addirittura promuovere. Ciò accade, in particolare, se le imprese parti all’accordo dispongono di una quota di mercato esigua.

Per creare una base legale più chiara in materia di suddivisione precisa tra accordi dagli effetti marginali da un lato e dagli effetti notevoli dall’altro, la variante 2 prevede l’inserimento, all’articolo 6 capoverso 1 lettera f, di una disposizione relativa al trattamento degli accordi verticali che consente di definire più precisamente in un’ordinanza o in una comunicazione la portata degli accordi tra imprese collocate a livelli diversi del mercato. Lo scopo principale dell’ordinanza o della comunicazione sarebbe quello di fissare, quale regolamentazione «de minimis», quote di mercato e/o limiti di fatturato al di sotto dei quali gli accordi verticali tra imprese a livelli diversi del mercato sono da considerarsi insignificanti per la concorrenza.

Una tale soluzione si discosterebbe dal diritto comunitario attualmente in vigore, dato che nell’UE sono suscettibili di sanzioni per lo meno le «clausole nere», a prescindere dalle quote di mercato.

Articolo 49a Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza

Inoltre, tale variante prevede un’aggiunta all’articolo 49a capoverso 3 lettera d LCart. Essa ha per effetto che gli accordi verticali praticati in modo indisturbato nello spazio economico europeo non possono essere sanzionati direttamente se attuati anche in Svizzera. A tal fine, l'impresa interessata deve dimostrare di praticare lo stesso tipo di accordo ammesso nel SEE e che in merito a tale accordo non sia in corso alcuna procedura. Oltre a ciò, l’impresa deve anche comprovare di aver accertato con la dovuta diligenza che l’accordo è ammesso nel SEE. Non si intende, tuttavia, che l’accordo in questione sia ammesso in un unico Stato membro ed eventualmente in base al diritto nazionale, ma che sia compatibile con il diritto europeo. In tal modo, le imprese attive a livello internazionale ottengono la garanzia di poter impiegare i loro sistemi di distribuzione anche in Svizzera senza incappare nel rischio di essere sanzionate per infrazioni alla legge sui cartelli.

La disposizione proposta non significa tuttavia che ogni forma di distribuzione praticata nell’UE sia automaticamente ammessa a tempo indeterminato anche in Svizzera. Se l’Autorità della concorrenza giunge alla conclusione che la pratica è incompatibile con la base legale e le condizioni di mercato svizzere, essa deve proporre al Tribunale federale della concorrenza di vietare l’accordo. Se