Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
coordinino il loro operato, in modo esplicito o tacito, a scapito dei loro clienti.
Il controllo delle concentrazioni vigente non tiene sufficientemente conto degli effetti inibitori che le concentrazioni di imprese possono esercitare sulla concorrenza. Il Consiglio federale presenta perciò due varianti volte a migliorare la situazione:
Variante 1 relativa al controllo delle concentrazioni:
Questa variante consente, in virtù dell’articolo 10 capoverso 2 lettera a, un esame complessivo degli effetti negativi e positivi di una concentrazione sul modello del test SIEC (Significant Impediment to Effective Competition), applicato dalle autorità dell’UE. Essa prevede la possibilità di vietare determinate concentrazioni o di vincolarle a oneri e condizioni. Un divieto sarebbe possibile, nel caso concreto, anche se non si crea o si rafforza una posizione dominante sul mercato. In tal modo possono anche essere rilevati i vantaggi che una concentrazione comporta in termini di efficienza (articolo 10 capoverso 2 lettera b). Nella misura in cui, per gli acquirenti, tali vantaggi compensano gli effetti negativi della concentrazione, le autorità in materia di concorrenza devono approvare la concentrazione.
Questa variante prevede un significativo accostamento del controllo delle concentrazioni svizzero a quello dell’UE e della maggioranza degli Stati membri. Con tutta probabilità sarebbe nettamente più dispendioso in termini di risorse rispetto a quello attuale.
Variante 2 relativa al controllo delle concentrazioni:
Questa variante prevede unicamente un lieve adeguamento del controllo delle concentrazioni svizzero, che consentirebbe alle autorità in materia di concorrenza di vietare una concentrazione o di vincolarla a oneri e condizioni qualora essa crei o rafforzi una posizione dominante sul mercato (art. 10 cpv. 2 lett. a). Viene meno il criterio problematico e controverso costituito dalla possibilità di soppressione della concorrenza efficace. Questa variante comporta minori oneri amministrativi rispetto alla variante 1, ma ammette concentrazioni di imprese che pregiudicano notevolmente la concorrenza senza per questo creare o rafforzare una posizione dominante sul mercato. Questa variante consentirebbe di rilevare gli effetti non coordinati (unilaterali), ma non quelli coordinati. Anche i guadagni in termini di efficienza risultanti dalle concentrazioni non possono essere considerati dall’Autorità della concorrenza. Infine, non avviene alcun’armonizzazione con l’UE.
2.4 Procedura di diritto civile (capitolo 3)
Articolo 12 Azioni per limitazioni illecite della concorrenza
Secondo l’opinione prevalente, ai consumatori era sinora preclusa, a causa della formulazione vigente, ogni possibilità di rivendicare i propri diritti civili nel caso di una limitazione illecita della concorrenza. Ciò ha portato ad un’insostenibile lacuna in termini di responsabilità, in quanto il trasgressore non è responsabile nei confronti di nessuno: il più delle volte può rispondere alle richieste di risarcimento avanzate dalle imprese adducendo che queste ultime non avrebbero subito un danno ai sensi