Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

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validi motivi per proporre azione. Una modifica della ripartizione dei costi in tal senso non sarebbe estranea al sistema, bensì già nota in un altro contesto (art. 706a cpv. 3 CO e art. 756 cpv. 2 CO).

Articolo 12a Prescrizione

La nuova disposizione dell’articolo 12a disciplina l’aspetto della prescrizione per i diritti di cui all’articolo 12 capoverso 1. La prescrizione, ora, non decorre nel periodo compreso tra l’avvio di un’inchiesta da parte dell’Autorità della concorrenza e il passaggio in giudicato della decisione da parte delle istanze giudiziarie. In tal modo si intende mitigare il problema del termine di prescrizione che, secondo l’opinione prevalente, è di un anno ai sensi dell’articolo 60 CO, il quale obbliga le parti lese da un’infrazione alla legge sui cartelli a proporre tempestivamente azione, con prospettive di successo eventualmente compromesse. La nuova possibilità di poter attendere innanzitutto l’esito della procedura condotta dalle autorità in materia di concorrenza consente alle parti lese, nei singoli casi, di rivendicare i loro diritti civili e rafforza il diritto civile in materia di cartelli nel suo complesso.

Il suddetto problema della prescrizione durante una procedura non è specifico del diritto dei cartelli e si manifesta anche in altre procedure di diritto civile. Un’eventuale revisione generale del diritto di prescrizione renderebbe superflua una regolamentazione speciale nella LCart.

Articolo 13 Attuazione del diritto alla soppressione o alla cessazione della

limitazione della concorrenza

Secondo la lettera a, il tribunale civile determina ora, su richiesta dell’attore, «che i contratti sono in tutto o in parte nulli». Rispetto al testo attuale, secondo cui il tribunale «ordina» l’invalidità dei contratti, la riformulazione non comporta tuttavia alcuna modifica legislativa. Il testo di legge viene unicamente adeguato all’opinione giuridica prevalente secondo cui le disposizioni contrattuali che violano la LCart sono nulle sin dall’inizio, per cui la sentenza del tribunale non esplica alcun effetto costitutivo.

Le modifiche linguistiche alla lettera b sono dovute alla ridefinizione del diritto d’azione di cui all’articolo 12. Ora, la possibile disposizione del tribunale secondo cui il responsabile della limitazione illecita della concorrenza debba concludere contratti conformi al mercato o alle condizioni usuali del settore economico non giova più unicamente ai concorrenti, bensì potenzialmente a ogni attore (e quindi anche ai consumatori).

2.5 Autorità della concorrenza e Tribunale federale della concorrenza (capitolo 4)

2.5.1 Autorità della concorrenza (Sezione 1)

Articolo 18 Autorità della concorrenza

Mediante il capoverso 1, la Confederazione istituisce un'Autorità della concorrenza finalizzata all’adempimento degli scopi della LCart. Essa assume, in concreto, le funzioni dell’attuale Segreteria della Comco, ma anche mansioni che oggi competono alla Comco stessa. Queste spaziano dalla decisione sull’avvio di