Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Progetto in consultazione LCart
2.8 Valutazione (capitolo 8)
Articolo 59a Valutazione
Dopo la pubblicazione del rapporto del Consiglio federale sulla valutazione della LCart e sulla procedura da seguire in futuro, l’attuale articolo sulla valutazione è da considerarsi adempiuto. Convinto che la procedura seguita in passato si sia dimostrata valida, il Consiglio federale propone di prevedere, a scadenze regolari, una valutazione da presentare al Parlamento sull’efficacia e sui provvedimenti disposti dalla LCart. Mediante tale valutazione, il Consiglio federale e il Parlamento avranno regolarmente l’opportunità di esprimersi in merito all’operato dell’Autorità della concorrenza – entità indipendente e non vincolata a direttive – e delle istanze superiori.
2.9 Tasse (capitolo 9)
Articolo 59b Tasse dell’Autorità della concorrenza
Per ragioni sistematiche, l’obbligo di versare tasse per procedure e prestazioni previste dalla LCart – che sinora era già disciplinato in una propria sezione del capitolo 4 all’articolo 53a – viene ora trasferito nel nuovo capitolo 9.
A causa degli adeguamenti istituzionali, nell’ingresso del capoverso 1 dev’essere specificato che l’articolo 59b disciplina la riscossione di tasse da parte dell’Autorità della concorrenza.
Con l’eliminazione della dicitura «le decisioni relative a» all’inizio della lettera a del capoverso 1, si intende specificare che le imprese possono essere costrette al versamento di tasse qualora un’inchiesta preliminare contro di loro evidenziasse la presenza di indizi di una limitazione illecita della concorrenza, anche se tale inchiesta venisse sospesa unicamente in virtù di un adeguamento o dell’eliminazione della pratica in questione da parte delle imprese interessate. Questa regolamentazione, improntata invece al principio di causalità e di soccombenza e derivata attualmente dall’articolo 3 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza sugli emolumenti LCart, necessita di un chiarimento nella LCart, dato che le inchieste preliminari ai sensi dell'articolo 26 – benché menzionate esplicitamente nell’attuale rimando del capoverso 1 lettera a – non vengono concluse mediante una decisione.
Nel contempo, con l’integrazione della lettera c viene fissata in una base legale esplicita l'attuale prassi delle autorità in materia di concorrenza secondo cui sia il ricorso a consulenze che la trattazione di annunci in una procedura di opposizione sono soggetti a tasse. Tali tasse vengono attualmente riscosse in base al capoverso 1 lettera c quali «altre prestazioni» e in base all’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sugli emolumenti LCart. Quest’obbligo di versare tasse, mai messo in discussione, deriva dal principio di causalità. Analogamente all’obbligo di versare tasse per perizie, esso porta a una regolamentazione uniforme dell’obbligo di versare tasse nei casi in cui l’Autorità della concorrenza viene consultata dalle imprese per il chiarimento di una questione di diritto dei cartelli.
Il capoverso 2 dispone che, nei casi che culminano in una decisione del Tribunale federale della concorrenza ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 LCart, le tasse