Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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Progetto in consultazione LCart
Il capoverso 3 legittima l’Autorità della concorrenza a interporre ricorso dinanzi al Tribunale federale. Secondo il precedente articolo 103 lettera c OG («ogni persona, organizzazione o autorità cui la legislazione federale riconosce il diritto di ricorrere») era sufficiente una base legale a livello di ordinanza per motivare il diritto della Comco di ricorrere presso il Tribunale federale. Per contro, l’articolo 89 capoverso 2 lettera d LTF (LTF, RS 173.110) attualmente in vigore esige una base giuridica formale. La presente regolamentazione tiene conto sia dell’esigenza del Tribunale federale di avere una base giuridica formale sia della volontà del Consiglio federale di mantenere l’indipendenza dell’Autorità della concorrenza nell’ambito delle procedure di ricorso dinanzi al Tribunale federale. Con questa soluzione, oltre alle parti coinvolte nella procedura anche l’Autorità della concorrenza può decidere indipendentemente e sotto la propria responsabilità – vale a dire senza la compartecipazione del DFE mediante un ricorso delle autorità ai sensi dell’articolo 89 capoverso 2 lettera a della legge sul Tribunale federale – di impugnare davanti al Tribunale federale una decisione del Tribunale federale della concorrenza o della Corte dei reclami del Tribunale penale federale concernente l’Autorità della concorrenza.
Articolo 44a Principio di trasparenza
Analogamente a tutti i tribunali federali, anche il Tribunale federale della concorrenza, da istituirsi, non rientra nel campo d’applicazione della legge sulla trasparenza (art. 2 LTras) – che si concentra innanzitutto sulle attività dell’Amministrazione federale – ma sottostà ai principi di trasparenza che valgono per i poteri giudiziari.
Tuttavia – analogamente alla regolamentazione vigente prevista dall’organizzazione giudiziaria federale relativa agli altri tribunali federali (art. 28 LTF, art. 30 LTAF, art. 64 LOAP) – l’articolo 44a dichiara parzialmente applicabili per analogia le disposizioni della legge sulla trasparenza: al principio di trasparenza sono però sottoposti unicamente i documenti che concernono l’amministrazione del Tribunale federale della concorrenza, ossia le direttive interne, le valutazioni di questioni amministrative o i documenti relativi a progetti informatici. Per contro, le decisioni e le sentenze nonché gli atti procedurali che ne costituiscono la base non sono subordinati al suddetto principio.
Per contro, all’Autorità della concorrenza si applica, in via di principio, la LTras. Tuttavia, devono essere eccettuate esplicitamente le procedure per la valutazione di limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli da 26 a 30 LCart. Infatti, sarebbe poco logico non sottoporre ai principi della LTras gli atti procedurali del tribunale giudicante, ma farlo invece con gli atti in gran parte identici dell’Autorità della concorrenza inquirente e proponente azione, la quale prepara la procedura giudiziaria. Inoltre, le imprese coinvolte in procedure ai sensi degli articoli da 26 a 30 LCart hanno una notevole esigenza di protezione, del tutto paragonabile a quella che si manifesta nel corso di procedimenti penali – anch’essi non soggetti alla LTras (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a punto 2). La relativa eccezione viene attuata mediante il nuovo punto 7 dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LTras.