Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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2.7 Sanzioni (capitolo 6)
2.7.1 Sanzioni amministrative (sezione 1)
Articolo 49a Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza
Capoverso 1: cfr. spiegazioni all’articolo 5 capoverso 4 della nuova LCart.
Capoverso 1bis: la prima, la seconda e la quarta frase sono state riprese tali e quali dall’attuale capoverso 1 e trasferite, per motivi sistematici, nel nuovo capoverso 1bis.
Capoverso 3: cfr. spiegazioni all’articolo 6 della nuova LCart.
Capoverso 4: la presente revisione si attiene alla concezione di base approvata dal legislatore nel 2003, ossia al sanzionamento nonostante notifica, ma soltanto a determinate condizioni. Tuttavia, due modifiche mirano a migliorare notevolmente nella prassi il funzionamento della procedura di opposizione sia per le imprese che per l'Autorità della concorrenza.
In primo luogo, il termine entro il quale l’Autorità della concorrenza deve intervenire viene ridotto da cinque a due mesi. Di conseguenza, la sanzionabilità del progetto notificato viene definitivamente meno se l’Autorità della concorrenza non avvia un esame preliminare o non apre un’inchiesta entro due mesi. Se, a posteriori, il comportamento dovesse rivelarsi incompatibile con la legge sui cartelli, i tribunali potrebbero vietarlo solamente per il futuro.
In secondo luogo, solamente l’avvio di un’inchiesta formale ai sensi dell’articolo 27 LCart espone ora le imprese al rischio di essere sanzionate. Sinora, ciò avveniva già con l’avvio di un’inchiesta preliminare informale ai sensi dell’articolo 26 LCart. Ora, l’impresa può dunque scegliere di attuare il suo progetto «in via provvisoria» (vale a dire fino all'eventuale avvio di un’inchiesta formale e, quindi, oltre il periodo di due mesi) senza esporsi al rischio di sanzionamento. Lo scopo è quello di poter giudicare in base ai risultati di mercato se, nella prassi, i progetti critici (ossia quando la loro notifica non comporta immediatamente l’avvio di un’inchiesta o quando una tale inchiesta non fa rapidamente seguito all’esame preliminare) esercitano o meno un effetto negativo sulla concorrenza.
Se, alla fine di un esame preliminare, l’Autorità della concorrenza giunge alla conclusione che la pratica notificata (eventualmente in forma adattata) presenta effettivamente, sulla base dei suoi effetti concreti di mercato, indizi di una limitazione illecita della concorrenza, essa comunicherà all’impresa l’avvio imminente di un’inchiesta. Fino a tale momento, l’impresa ha la possibilità di rinunciare alla pratica limitativa della concorrenza o di adeguarla, d’intesa con l’Autorità della concorrenza. L’impresa rischia di essere sanzionata soltanto se continua ad attuare, anche dopo l'avvio di un'inchiesta formale, la pratica contestata e se quest’ultima si rivela poi essere incompatibile con la LCart.