Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

Progetto in consultazione LCart

analoga a quella svizzera (lett. b punto 3). Oltre a ciò, le informazioni possono essere comunicate unicamente alle autorità estere il cui ordinamento giuridico consente di concedere la reciprocità (lett. b punto 4). In più, l’eventuale collaborazione presuppone la garanzia da parte dell’autorità estera che le informazioni vengano utilizzate in una procedura penale solo qualora l’assistenza giudiziaria in materia penale non sia esclusa a causa del tipo di reato (lett. b punto 5). Infine, secondo il capoverso 1 lettera b punto 6, dev’esservi la garanzia che le informazioni trasmesse non vengano utilizzate in eventuali procedure civili.

Il capoverso 2 disciplina la comunicazione di informazioni ricavate dall’autorità svizzera in materia di concorrenza nel corso di procedure relative a concentrazioni di imprese o in virtù della collaborazione di imprese finalizzata alla rilevazione e all’eliminazione di una limitazione della concorrenza (art. 49a cpv. 2 LCart). Tali informazioni possono essere trasmesse all’autorità estera solamente previo consenso dell’impresa che le ha fornite. La regolamentazione impedisce innanzitutto che lo scambio di informazioni a livello di autorità anticipi la notifica di progetti di concentrazione all’estero. Per quanto concerne il programma di clemenza, essa garantisce inoltre che le imprese possano contribuire anche all’estero all’individuazione e all’eliminazione di limitazioni della concorrenza. Infine, la disposizione previene anche un eventuale abuso, impedendo che la comunicazione di informazioni possa essere bloccata mediante l’offerta da parte delle imprese di informazioni già note all’autorità svizzera in materia di concorrenza. Infatti, la comunicazione non è ammessa unicamente se le informazioni sono state portate a conoscenza dell’Autorità della concorrenza in virtù della suddetta compartecipazione delle imprese.

L’assistenza giudiziaria in materia penale può essere concessa solamente previo esame approfondito del contesto giuridico (cpv. 3). La decisione sull’esclusione o meno dell’assistenza giudiziaria viene presa – come già menzionato – dall’Autorità della concorrenza d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. Il capoverso 3 sancisce inoltre che le violazioni di disposizioni in materia di diritto dei cartelli non sono da considerarsi reati in materia di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge del 20 marzo 1981 sull’assistenza in materia penale.

In relazione alla collaborazione con le autorità estere, infine, va menzionato l’articolo 6 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). L’Autorità della concorrenza deve rispettare anche le premesse elencate in tale disposizione, in considerazione dell’eccezione definita all’articolo 2 capoverso 2 lettera c LPD. Prima di trasmettere dati a un’autorità estera della concorrenza di un Paese che non dispone di una legislazione che assicuri una protezione dei dati adeguata, l’Autorità della concorrenza è tenuta a osservare l’articolo 6 capoverso 2 LPD (vale a dire che devono essere soddisfatte ulteriori premesse).

Articolo 42 Misure d’inchiesta

Sinora, le perquisizioni domiciliari e i sequestri venivano disposti da un membro della presidenza della Comco su proposta della Segreteria. A seguito della riorganizzazione istituzionale, la competenza di disporre, nell’ambito di un’inchiesta, perquisizioni domiciliari e sequestri di mezzi di prova viene ora