Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 58 pagine
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trasmessa interamente all’autorità d’inchiesta. Ciò corrisponde anche alla ripartizione delle competenze prevista dal nuovo codice di procedura penale svizzero.
Le misure coercitive di cui l’Autorità della concorrenza dispone in virtù dell’articolo 42 capoverso 2 LCart corrispondono in larga misura alla situazione odierna. Viene operata unicamente un’estensione moderata alla possibilità di disporre perquisizioni di persone. Ciò si è reso necessario poiché, come ha dimostrato la prassi, i collaboratori di un’impresa soggetta a perquisizioni potrebbero essere tentati a impadronirsi di eventuali mezzi di prova e a nasconderli su di sé. In assenza di una base legale che preveda la perquisizione di persone, questi oggetti (come pure altri mezzi di prova che le persone normalmente portano su di sé quali il telefonino) potrebbero essere sottratti all’Autorità della concorrenza in tutta semplicità. Inoltre, menzionando esplicitamente le perquisizioni di beni mobili si intende precisare che possono essere soggetti a perquisizione da parte dell’Autorità della concorrenza anche i beni non direttamente attribuibili ai locali aziendali, come ad esempio i veicoli.
Articolo 44 Protezione giuridica
All’articolo 44 vengono riorganizzate le attuali vie di ricorso.
Il capoverso 1 disciplina la via di ricorso relativa alle decisioni dell’Autorità della concorrenza. La prima frase sancisce il principio secondo cui il Tribunale federale della concorrenza è l’istanza di ricorso ordinaria contro le decisioni dell’Autorità della concorrenza. Entrano in linea di conto soprattutto le decisioni relative a procedure su concentrazioni di imprese ai sensi dell’articolo 32 segg. (p. es. autorizzazione vincolata a condizioni o divieto della concentrazione), le decisioni (guida) intermedie relative a procedure d’indagine su limitazioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 26 segg. (p. es. sulla ricusazione o sulla proroga dei termini) nonché le decisioni su determinate misure coercitive ai sensi dell’articolo 40 (p. es. obblighi di fornire informazioni e di edizione).
In deroga al suddetto principio, la seconda frase del capoverso 2 stabilisce che i ricorsi contro le decisioni relative a misure coercitive ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 (perquisizioni domiciliari, di persone e di beni mobili nonché i sequestri) disposte dall’Autorità della concorrenza sono da rivolgere alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale. Evitando di coinvolgere il Tribunale federale della concorrenza già in sede di valutazione della liceità di determinate misure coercitive (concernenti, in particolare, la valutazione dei presupposti per un indizio di reato sufficiente) durante la fase inquisitiva, si può ovviare al problema dell’incompatibilità da prevenzione, che potrebbe risultare problematico sotto il profilo del principio di legalità. In tal caso, dovrebbero essere dichiarate applicabili alla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale penale federale le disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo. Le decisioni di ricorso del Tribunale penale federale possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.
Secondo il capoverso 2, le decisioni del Tribunale federale della concorrenza possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, a prescindere se il Tribunale federale della concorrenza abbia giudicato in prima o in seconda istanza (vale a dire quale prima istanza di ricorso ai sensi del capoverso 1).