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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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3Gestiscono un servizio di informazione che fornisce agli interessati informazioni in merito all’evoluzione e all’importanza di tali organismi nonché in merito a misure di lotta adeguate, seguendo le istruzioni dell'Ufficio federale competente.
4Per chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale competente può organizzare, con i Cantoni, campagne di sorveglianza.
Art. 42 Misure di lotta dei servizi cantonali
1Se all'interno del Paese è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A, il servizio cantonale competente prende, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale competente, le misure adeguate per eradicare i focolai isolati. Le misure a breve termine nelle particelle di produzione di merci che sottostanno alle disposizioni del passaporto delle piante sono tuttavia eseguite dal SFF.
2Se l'eradicazione non è possibile, il servizio cantonale competente prende tutte le misure necessarie per impedire la diffusione ulteriore.
3Nelle zone protette prende altresì le misure di cui ai capoversi 1 e 2, se è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette (allegati 1 parte B e 2 parte B).
4In caso di comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettata contaminazione da simili organismi, i Cantoni possono segnatamente:
a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o sospettate di essere contaminate, fino alla conferma definitiva del loro stato fitosanitario;
b. sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettate di essere contaminate nonché il materiale con cui sono entrate in contatto;
c. ordinare la valorizzazione delle merci contaminate o sospettate di essere contaminate adeguata al fine di escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una parcella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione;
e. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali molto sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi;
f. ordinare l’eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili;
g. ordinare misure contro vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi che ne impediscano la diffusione;
h. ordinare la distruzione di merci contaminate o sospettate di essere contaminate.
5La valorizzazione e la distruzione giusta il capoverso 3 lettere c e h avvengono sotto controllo ufficiale.