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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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Capitolo 4: Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato
Art. 37 Omologazione
1Chiunque tratta e marchia materiali da imballaggio in legno non lavorato giusta l'allegato 9 necessita di un'omologazione.
2L'Ufficio federale competente rilascia l'omologazione all'azienda e le attribuisce il rispettivo numero di omologazione se soddisfa le esigenze di cui all'allegato 9.
3Nella produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato le aziende omologate eseguono un trattamento delle merci acquistate giusta l’allegato 9 o acquistano merci trattate da un’azienda omologata.
4Designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all’allegato 9.
Art. 38 Obblighi di registrazione
1Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato giusta l'allegato 9.
2Conservano per almeno due anni i rispettivi bollettini di consegna e fatture.
Art. 39 Obbligo di notifica e di informare
1Le aziende omologate notificano all'Ufficio federale competente ogni modifica delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione.
2Mettono a disposizione dell’Ufficio federale competente, per i controlli, la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l’allegato 9.
Art. 40 Revoca e oneri
L’Ufficio federale competente revoca l’omologazione dell'azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi.
Capitolo 5: Misure di sorveglianza e misure di lotta
Art. 41 Sorveglianza del territorio
1I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio.
2Organizzano un servizio di osservazione che garantisce la rilevazione della comparsa e della diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e comunicano le loro osservazioni all'Ufficio federale competente.