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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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3Il controllo può essere esteso anche all’imballaggio e al mezzo di trasporto.
4L'Ufficio federale competente può prevedere che per le merci da controllare il controllo fitosanitario venga effettuato con minore frequenza se, in base alle esperienze fatte con importazioni precedenti di materiale della stessa origine, si può partire dal presupposto che esse non siano contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A.
Art. 18 Analisi complementari
1Se vi è il sospetto di contaminazione da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può prelevare dei campioni. Esso può analizzarli o farli analizzare.
2Nell'esecuzione di tali analisi, lo scarico e il ricarico, l'apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi incombono al vettore.
3Se l'analisi dura più a lungo e si teme la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione immagazzina l'invio in un luogo adeguato fino al momento in cui sia noto l'esito dell'analisi. Le spese per il trasporto e l’immagazzinamento sono a carico del vettore.
Art. 19 Misure
1Se le condizioni per l'importazione non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può respingere la merce o ordinare le seguenti misure:
a. rimozione dall'invio della merce contaminata;
b. distruzione della merce;
c. quarantena;
d. disinfezione della merce.
2Se respinge la merce o ordina una misura giusta il capoverso 1 lettera a o b, esso dichiara non valido il certificato fitosanitario o i documenti alternativi.
3Può addossare un importo di 10 000 franchi al massimo in caso di mancato adempimento dell’obbligo di notifica giusta l’articolo 16.
4Ritira le merci senza proprietario e le valorizza o le distrugge.
Sezione 3: Esportazione
Art. 20 Rilascio dei certificati fitosanitari
1Chiunque necessita di un certificato fitosanitario per merci che devono essere esportate, presenta una domanda corrispondente al SFF.