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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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2Chiunque intende riesportare merci, importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, ripartite o dotate di un nuovo imballaggio in Svizzera, presenta una domanda di rilascio di un certificato di riesportazione.
3Il SFF rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Il richiedente informa il SFF in merito a tali esigenze.
4Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest’ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne la provenienza, segnatamente nel caso di merce importata.
Art. 21 Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non
lavorato destinati all'esportazione
Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l'esportatore tratta e marchia i materiali da imballaggio in legno non lavorato in conformità dell'allegato 9.
Sezione 4: Transito
Art. 22 Merce da controllare
Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui successivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato membro dell'UE non avviene per via aerea, sono controllate dal SFF sempreché la Svizzera non abbia convenuto altrimenti con il Paese di destinazione.
Art. 23 Notifica della merce da controllare
1Le aziende di servizi che garantiscono i rapporti tra le compagnie aeree e le ditte di spedizione (imprese che prestano servizi di sdoganamento) notificano la merce da controllare al SFF.
2Esse trasmettono al SFF i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.
Art. 24 Misure in caso di pericolo di propagazione
1Se nel transito di merci vi è il pericolo di propagazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può vincolarlo a condizioni volte a escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
2Esso vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.