Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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sono assegnate a lungo termine o a tempo indeterminato. Può tuttavia succedere che in occasione di una successiva verifica la legittimità della prestazione sia messa in discussione (cfr. SCHLAURI, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, pag. 191 segg.). Se dagli accertamenti emerge che una prestazione verosimilmente non è o non è più giustificata, ma una decisione definitiva non potrà essere presa in tempo utile, l’assicuratore può sospenderne il versamento a titolo cautelare.
La sospensione a titolo cautelare è già praticata da diversi assicuratori, ma secondo procedure diverse. Diverse sono anche le basi legali su cui tribunali cantonali fondano la loro prassi. I tribunali cantonali si riferiscono spesso all’articolo 56 PA in combinato disposto con l’articolo 55 capoverso 1 LPGA, nonostante l’oggetto della disposizione sia, a rigore, la procedura di ricorso e non la procedura amministrativa (in una sua recente decisione, tuttavia, [9C_45/2010 consid. 2, 12 aprile 2010], il Tribunale federale osserva incidentalmente che la disposizione della sospensione della rendita quale misura cautelare è ammessa in applicazione analogica dell’articolo 56 PA e rinvia in proposito alla DTF 212 V 112 e alla DTF 119 V 295 consid. 4). Dall’entrata in vigore della 5a revisione AI, inoltre, vigono le disposizioni dell’articolo 7b capoverso 2 lettere b e c. Infine, secondo una parte della giurisprudenza e della letteratura specializzata la sospensione delle prestazioni deve poter essere senz’altro autorizzata anche senza base legale specifica in quanto conseguenza del diritto materiale di cui deve essere garantita l'applicazione (cfr. p. es. la decisione del Tribunale amministrativo federale C-676/2008 del 21 luglio 2009, molto illustrativa in proposito).
L’articolo 52a intende uniformare la prassi delle diverse assicurazioni sociali in materia di sospensione cautelare delle prestazioni e creare un’unità di dottrina in tutto il Paese.
Qualche esempio:
• Un assicuratore viene a sapere che è in corso una procedura penale per frode
assicurativa, consulta l'incarto e constata che l'assicurato ha esercitato attività incompatibili con il danno alla salute sulla base del quale gli è stata assegnata la prestazione.
• Un assicuratore constata che un beneficiario di prestazioni consegue un reddito
considerevole che ha omesso di dichiarare (violazione dell’obbligo di informare).
In questi casi l’interesse dell’assicuratore – evitare oneri amministrativi e il rischio di perdite connaturato alle richieste di restituzione – prevale chiaramente su quello dell’assicurato di non cadere in una situazione di temporanea precarietà finanziaria. Tanto più che, in caso di processo, gli assicurati non hanno pressoché mai chiare prospettive di successo nella procedura principale. Sia i tribunali cantonali sia il Tribunale federale valutano regolarmente in questo modo gli interessi a confronto anche quando devono decidere della revoca dell’effetto sospensivo a vantaggio dell’assicuratore.