Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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l’assicurazione e disporre accertamenti supplementari di portata più ampia rispetto a quelli normalmente necessari. È per questa ragione che, con la 5a revisione AI, gli uffici AI sono stati autorizzati a rivolgersi a specialisti in materia per combattere la percezione di prestazioni indebite (art. 59 cpv. 5 LAI). Per l’assicuratore, tuttavia, le operazioni di sorveglianza e le perizie mediche supplementari necessarie generano spese supplementari (un’operazione di sorveglianza costa in media tra i 10 000 e i 15 000 franchi). Con la presente revisione queste spese potranno essere addebitate agli assicurati che, percependo o tentando di percepire prestazioni indebite, le avranno cagionate.

I costi delle misure prese nel quadro della lotta alla percezione indebita di prestazioni potranno essere addebitati all’assicurato se questi avrà tentato di ottenere prestazioni indebite o attivamente contribuito a che siffatte prestazioni gli fossero concesse.

È in ogni caso necessario un comportamento reprensibile da parte dell’assicurato, non tanto nel senso della rilevanza penale quanto, in primo luogo, secondo il diritto assicurativo. Questo significa che l’assicurato deve aver scientemente tentato di percepire una prestazione cui non aveva diritto (lett. a) o attivamente contribuito a che siffatta prestazione gli fosse concessa, p. es. comunicando deliberatamente informazioni inveritiere all’ufficio AI o ai medici incaricati della perizia. In altre parole, se l’assicurato ha sempre collaborato e fornito informazioni esatte, non può essergli imputato il fatto che, soltanto a causa di accertamenti insufficienti, abbia percepito per anni prestazioni cui non avrebbe avuto diritto se l’assicuratore avesse debitamente ottemperato alle prescrizioni legali.

Art. 49a (nuovo)

Questa disposizione corrisponde all’attuale articolo 97 LAVS, che si applica per analogia all’assicurazione invalidità e alle prestazioni complementari (art. 66 LAI e art. 27 LPC vigenti). Secondo la giurisprudenza, l’articolo 97 LAVS s’applicava per analogia anche all’assicurazione contro la disoccupazione e all’assicurazione malattie (DTF 124 V 82 consid. 3b e RSKV/RJAM 1981, n° 445, pag. 80 segg., consid. 2).

Una base legale chiara, applicabile a tutte le assicurazioni sociali rette dalla LPGA, giova alla certezza giuridica in generale ed è necessaria per la sospensione delle prestazioni a titolo cautelare prevista dal nuovo articolo 52a LPGA (cfr. infra, commento specifico).

L’armonizzazione introdotta a livello di legge quadro non è per contro intesa a modificare la prassi attuale, che, fondata sulla DTF 130 V 407 (in particolare consid. 3.4), non autorizza la revoca dell’effetto sospensivo in caso di richiesta di restituzione di prestazioni indebitamente versate.

La nuova normativa non è esaustiva: in virtù dell’articolo 55 capoverso 1 LPGA sono dunque applicabili a titolo sussidiario le disposizioni della PA (in particolare l’art. 55 cpv. 2 – 4)

Art. 52a (nuovo)

In generale, le prestazioni delle assicurazioni sociali (rendite, assegni per grandi invalidi, indennità giornaliere, provvedimenti sanitari o provvedimenti professionali)