Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 111Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari45
Art. 27
La revoca dell’effetto sospensivo dei ricorsi eventualmente interposti contro decisioni concernenti prestazione in denaro è ora disciplinata dall’articolo 49a LPGA, ragion per cui il vigente articolo 97 LAVS può essere abrogato. Il rinvio alla LAVS può dunque essere soppresso. La nuova disposizione della LPGA è applicabile alle prestazioni complementari (cfr. art. 1 cpv. 1 LPC).
Modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità46
Art. 24 cpv. 1
Sistema vigente
Poiché la previdenza professionale secondo la LPP è stata introdotta quale complemento al 1° pilastro, le sue prestazioni d’invalidità sono state coordinate con quelle dell’AI: allo stesso grado d’invalidità corrisponde dunque la stessa frazione di rendita (¼, ½, ¾, rendita intera). Per la previdenza professionale è tuttavia determinante soltanto il grado d'invalidità riconosciuto dall'AI per le attività lucrative, in quanto soltanto questo settore è assicurato nel secondo pilastro.
In caso di rendita parziale, conformemente alle disposizioni legali, l’avere risparmiato è diviso proporzionalmente alla frazione di rendita in una parte passiva e in una parte attiva. La parte passiva serve al finanziamento delle prestazioni d’invalidità47, la parte attiva è destinata alla previdenza professionale del reddito ancora conseguito con un’attività lucrativa. Considerata la particolarità della situazione, per l’assicurazione del salario ancora conseguito, gli importi limite (soglia d’entrata, deduzione di coordinamento, limite superiore del salario coordinato)48 sono adeguati proporzionalmente.
Esempio: un grado d’invalidità del 60 per cento dà diritto a ¾ di rendita. All’insorgere dell’invalidità, l’avere accumulato è diviso in ¾ di parte passiva e ¼ di parte attiva. Per la previdenza sul salario ancora conseguito sono applicati importi limite pari a ¼ di quelli vigenti per gli assicurati non invalidi.
Se in seguito il grado d’invalidità diminuisce o aumenta in misura tale che l’assicurato non ha più diritto alla stessa frazione di rendita, la ripartizione in parte attiva e parte passiva deve essere adeguata. Se per la parte attiva l’interessato non è
45 RS 831.30
46 RS 831.40
47 Gli istituti di previdenza che versano prestazioni d’invalidità, devono continuare a tenere il conto di vecchiaia (accrediti e interessi) della parte passiva su un conto testimone, per il caso in cui l’assicurato riprenda a lavorare prima dell’età pensionabile. In questo caso, l’avere di vecchiaia accumulato sul conto testimone dovrebbe divenire una parte attiva della previdenza. Se l’assicurato riprende a lavorare presso un nuovo datore di lavoro, ha diritto a una prestazione di libero passaggio dell’importo del suo avere di vecchiaia (cfr. art. 14 OPP 2).
48 Cfr. art. 4 OPP 2.