Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo

articolo 28b, la riduzione è ancora calcolata secondo il diritto previgente. Dopo 12 mesi, l’assicurato ricomincia ad avere problemi di salute e percepisce quindi una prestazione transitoria d’importo equivalente alla mezza rendita di cui aveva beneficiato in precedenza. Dal riesame del grado d’invalidità ai sensi dell’articolo 34 risulta nuovamente un grado d’invalidità del 50 per cento. Poiché però la rendita è contemporaneamente adeguata secondo le nuove disposizioni, l'assicurato percepirà una rendita pari al 37,5 per cento della rendita intera.

Esempio 3: un assicurato invalido al 72 per cento percepisce una rendita intera. Poco dopo l’entrata in vigore della presente modifica, la sua rendita è adeguata conformemente alle disposizioni del nuovo articolo 28b e di conseguenza fissata al 65 per cento di una rendita intera. Qualche mese dopo, la rendita è sottoposta a revisione e ridotta al 37,5 per cento (grado d’invalidità 50%) in seguito a un aumento del grado d’occupazione. Dopo 18 mesi, l’assicurato ricomincia ad avere problemi di salute e percepisce quindi una prestazione transitoria d’importo equivalente alla rendita di cui aveva beneficiato prima della riduzione conseguente all’aumento del grado d’occupazione (cioè una rendita pari al 65% della rendita intera). Il riesame del grado d’invalidità ai sensi dell’articolo 34 fissa al 61 per cento il grado d’invalidità: l’assicurato avrà quindi diritto a una rendita d’importo pari al 51,25 per cento della rendita intera.

Garanzia dei diritti acquisiti dei beneficiari di una rendita che hanno più di 55 anni

Per limitare il numero delle revisioni rese necessarie dalla modifica del sistema ed evitare il prodursi di casi di rigore, le nuove disposizioni non saranno applicate agli assicurati anziani, che spesso percepiscono una rendita già da molto tempo e hanno più difficoltà ad adeguarsi a una nuova situazione e meno possibilità di aumentare il proprio reddito attraverso un’attività professionale. I beneficiari di rendita che all’entrata in vigore della presente modifica avranno già compiuto i 55 anni godranno quindi di una garanzia dei diritti acquisito e la loro rendita continuerà a essere versata secondo le disposizioni del diritto previgente.

Anche in futuro, ogni cambiamento della situazione sarà considerato e comporterà se del caso una revisione delle prestazioni. Questo vale sia per i cambiamenti della situazione personale sucettibili di indurre una modifica delle prestazioni (matrimonio, divorzio, vedovanza, aumento o soppressione delle rendite completive per i figli, adeguamento periodico delle rendite ecc.) che per i cambiamenti delle condizioni oggettive dell'assicurato (p. es. un peggioramento dello stato di salute). La quota di rendita sarà tuttavia calcolata secondo il diritto previgente.

Esempio 1: un assicurato invalido al 53 per cento percepisce una mezza rendita. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ha già compiuto i 55 anni e continua quindi a percepire la sua mezza rendita (diritto acquisito). In seguito a un cambiamento notevole delle sue condizioni, l’ufficio AI constata un grado d’invalidità del 64 per cento. Siccome il calcolo della rendita è ancora retto dal diritto previgente, l’assicurato ha diritto a tre quarti di rendita (cioè al 75% della rendita intera, e non al 55%, come sarebbe il caso secondo le nuove disposizioni).

Esempio 2: un assicurato invalido al 62 per cento percepisce tre quarti di rendita. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ha già compiuto i 55 anni e continua