Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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L’assicuratore può sospendere le prestazioni a titolo cautelare se sospetta un'indebita percezione di prestazioni o se le prestazioni indebite di cui potrebbe chiedere la restituzione sarebbero verosimilmente irrecuperabili. In questo caso, tuttavia, deve accuratamente soppesare vantaggi (garantirsi contro l’eventualità di accumulare crediti irrecuperabili) e svantaggi (possibili inconvenienti per il prosieguo degli accertamenti): è infatti evidente che un assicurato le cui prestazioni vengono sospese a titolo cautelare non può non capire che l’assicuratore ha dei dubbi sulla fondatezza dei suoi diritti e può quindi modificare il suo comportamento al fine di dissiparli. In altre parole, nei casi in cui è prevista un’operazione di sorveglianza, la sospensione cautelare delle prestazioni è inopportuna, in quanto l’assicurato si renderebbe conto di essere osservato e avrebbe la possibilità di metter fine alle proprie attività indebite. Alla conclusione di un’operazione di sorveglianza con esito inequivocabile, per contro, la sospensione cautelare delle prestazioni può essere perfettamente ragionevole, per esempio nel caso in cui manchi ancora soltanto una perizia medica.
La disposizione di sospensione cautelare delle prestazioni deve avvenire in forma di decisione (art. 49 cpv. 1) e, in quanto decisione processuale e pregiudiziale (cfr. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, art. 52, N. 30), non è soggetta all’opposizione (art. 52 cpv. 1). Può invece essere impugnata mediante ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1).
Affinché la decisione di sospensione cautelare delle prestazioni sia immediatamente esecutiva, l’assicuratore deve poter revocare l’effetto sospensivo di un eventuale ricorso. La revoca dell’effetto sospensivo è oggetto del nuovo articolo 49a LPGA introdotto dalla presente revisione.
Modifica della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti43
Art. 35ter (nuovo)
L’importo delle rendite per figli concesse ai beneficiari di rendita dev’essere adeguato, come nell’assicurazione invalidità, alla percentuale effettiva delle spese supplementari generate da un figlio secondo le scale d’equivalenza in uso (cfr. commento all’art. 38 cpv. 1 LAI). Come per l’assicurazione invalidità, la nuova normativa si articola su due capoversi distinti.
Secondo il nuovo capoverso 1, la rendita per figli sarà pari al 30 per cento della rendita di vecchiaia.
Se si adegua la quota della rendita per figli deve essere adeguato, analogamente all’assicurazione invalidità, anche l'ammontare della rendita per i figli nel caso in cui entrambi i genitori vi abbiano diritto (concorso di diritti). Secondo il nuovo capoverso 2 il massimo consentito non sarà più calcolato in funzione della rendita di vecchiaia massima, ma della rendita di vecchiaia effettiva non ridotta. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, ciascuno di essi percepirà una rendita per figli pari al 22,5 per cento della rendita di vecchiaia di cui beneficerebbe senza la
43 RS 831.10