Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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quindi a percepire i suoi tre quarti di rendita (diritto acquisito). In seguito a un cambiamento notevole delle sue condizioni, l’ufficio AI procede a una revisione e constata un grado d’invalidità del 51 per cento. Siccome il calcolo della rendita è ancora retto dal diritto previgente, l’assicurato ha diritto a una mezza rendita (cioè al 50% della rendita intera, e non al 38,75%, come sarebbe il caso secondo le nuove disposizioni).
Esempio 3: un assicurato invalido al 62 per cento percepisce tre quarti di rendita. All’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ha già compiuto i 55 anni e continua quindi a percepire i suoi tre quarti di rendita (diritto acquisito). In seguito a un cambiamento notevole delle sue condizioni, l’ufficio AI procede a una revisione e constata un grado d’invalidità del 35 per cento. Trattandosi di un grado d’invalidità insufficiente per aver diritto a una rendita, la revisione si conclude con la soppressione della rendita.
Adeguamento delle rendite per i figli correnti
L’adeguamento delle rendite per i figli non sarà applicato solo alle nuove rendite, ma anche alle rendite correnti. Le casse di compensazione dovranno quindi ricalcolare tutte le rendite per i figli correnti secondo le nuove disposizioni. I preparativi dell’operazione richiederanno un certo tempo, ma è possibile adeguare contemporaneamente tutte le rendite per i figli. Tuttavia, considerate le implicazioni di un tale adeguamento sulle altre assicurazioni sociali, bisogna evitare che entri in vigore nel corso dell'anno. Ecco perché la presente modifica di legge dovrà entrare in vigore il 1° gennaio.
Sdebitamento dell’assicurazione
Lo scopo della legge sul risanamento dell’AI40è il risanamento duraturo dell’assicurazione: uno scopo che può essere raggiunto soltanto se l’AI estinguerà il suo debito nei confronti dell’AVS. L’articolo 79 capoverso 3, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, stabilisce che in linea di principio le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione AI non devono essere inferiori al 50 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione. La presente revisione disciplina il rimborso del debito sulla base di questa soglia. Se, al termine di un anno contabile, le liquidità e gli investimenti del Fondo AI sono superiori al 50 per cento delle uscite di un anno, l’eccedenza è integralmente versata all’AVS (cpv. 1). Se invece il livello del Fondo scende al di sotto della soglia legale, il rimborso è sospeso (cpv. 2). Questa disposizione ha lo scopo di permettere all’AI di ridurre le uscite in caso di difficoltà finanziarie. Essa costituisce la prima misura contro l’indebitamento dell’assicurazione ed è applicata prima che scatti il meccanismo d’intervento (cfr. art. 79b).
Modifica della legge federale sulla procedura amministrativa41
Art. 1 cpv. 3
40RS 831.27