Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 110Fedlex · Rapporto esplicativo
riduzione di cui all’articolo 35 LAVS. La somma delle due rendite per figli ammonterà al massimo a 1026 franchi (contro i 1368 franchi attuali).
Poiché tutti i fattori necessari alla riduzione sono contenuti nell’articolo 35ter, l’attuale rinvio all’articolo 35 può essere stralciato.
Le rendite per figli versate contemporaneamente a una rendita per orfani non sono toccate dai presenti adeguamenti.
Art. 97
La revoca dell’effetto sospensivo di un eventuale ricorso anche per le decisioni su prestazioni in denaro è disciplinata al nuovo articolo 49a LPGA. La vigente disposizione specifica della LAVS può quindi essere soppressa. La nuova disposizione della LPGA è automaticamente applicabile all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (cfr. art. 1 cpv. 1 LAVS).
Disposizione transitoria della modifica del …
(6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)
Adeguamento delle rendite correnti per figli
Come nell’assicurazione invalidità, l’adeguamento delle rendite per figli non sarà applicato solo alle nuove rendite, ma anche alle rendite correnti. Le casse di compensazione dovranno quindi ricalcolare tutte le rendite secondo le nuove disposizioni. Come per l’assicurazione invalidità, adeguare per la stessa data tutte le rendite per i figli è possibile, anche se i preparativi dell’operazione richiederanno un certo tempo. Tuttavia, considerate le implicazioni di un tale adeguamento sulle altre assicurazioni sociali, anche nell’AVS bisognerà programmarne l’entrata in vigore il 1° gennaio e non nel corso dell'anno.
Modifica della legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità44
Art. 2 cpv. 2
Questa disposizione prevede che l’importo eccedente i cinque miliardi di franchi del capitale iniziale del nuovo Fondo AI sia versato annualmente al Fondo di compensazione AVS. L’obiettivo della disposizione è di utilizzare il capitale eccedente l’importo necessario al Fondo AI per coprire il 50 per cento delle spese di un anno per rimborsare il debito contratto con l’AVS, tanto più che sarà quest'ultima a fornire il capitale di partenza. Il Legislatore ha previsto questo capoverso nel contesto dei dibattiti sul finanziamento aggiuntivo dell’AI. Ora la situazione è cambiata: il primo pacchetto di misure della 6a revisione ha creato le condizioni per un risanamento politicamente accettabile e il secondo ne permetterà l’attuazione. Per rispettare la volontà del Legislatore anche nel nuovo contesto, la presente revisione prevede uno sdebitamento a lungo termine molto più spinto di quello previsto dal relativo articolo della legge sul risanamento. La tappa rappresentata da questa importante «soluzione transitoria» può dunque essere conclusa e il capoverso abrogato.
44 RS 831.27