Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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più assicurato presso lo stesso istituto di previdenza (perché ha cambiato datore di lavoro), la differenza deve essere versata sotto forma di prestazione di libero passaggio (intera o parziale) al nuovo rispettivamente al vecchio istituto e integrata nella previdenza attiva rispettivamente passiva da esso gestita49.

Per un grado d’invalidità che dà diritto a una rendita intera (attualmente a partire dal 70%) il salario eventualmente ancora conseguito non è soggetto alla previdenza professionale obbligatoria, in quanto il caso assicurativo è interamente realizzato.

Sistema proposto

Il sistema di rendite lineare proposto dalla presente revisione per l’assicurazione invalidità deve essere introdotto anche nella previdenza professionale secondo la LPP. In caso contrario, continuerebbero a esistere degli effetti soglia e gli assicurati che aumentassero il loro reddito lavorativo rischierebbero ancora di ritrovarsi con un reddito globale inferiore, cosicché anche l’AI ben difficilmente potrebbe ottenere i risultati sperati. Inoltre, in generale, gli istituti di previdenza non potrebbero più riferirsi alle constatazioni dell’AI, in quanto le modifiche del grado d’invalidità rilevanti per le frazioni di rendita del diritto previgente non corrispondono necessariamente alla definizione di notevole modificazione secondo il nuovo articolo 30bis LAI. Dovrebbero quindi eseguire accertamenti propri e introdurre i necessari processi.

A partire dal 40 per cento, nella previdenza professionale il grado d’invalidità equivarrà direttamente alla quota di rendita cui ha diritto l’assicurato. Gli altri elementi del coordinamento con l’AI (carattere vincolante del grado d’invalidità stabilito dall’AI per l’attività lavorativa, inizio del diritto alla rendita) rimarranno per contro invariati.

Il rapporto tra parte passiva e parte attiva continuerà a corrispondere al rapporto quota di rendita / 1 – quota di rendita.

Esempio: in virtù della presente revisione, un assicurato invalido al 55 per cento avrà diritto al 55 per cento di una rendita intera. Di conseguenza, il 55 per cento del suo avere di vecchiaia sarà destinato alla parte passiva, il 45 alla parte attiva.

Poiché nel nuovo diritto la quota di rendita è identica al grado d’invalidità riconosciuto per l’attività lucrativa, anche gli importi limite determinanti per l'assicurazione del salario ancora conseguito saranno adeguati proporzionalmente all’invalidità50. Secondo la presente revisione quindi il salario soggetto all’assicurazione obbligato-

49In questi casi sorgono spesso divergenze in relazione al tasso d’interesse e ai contributi

eventualmente versati tra l’inizio del diritto alla rendita e l’aumento del grado d’invalidità. La situazione si complica ulteriormente se l’invalidità è dovuta a diversi fat-

tori coperti da diversi istituti di previdenza.

50 Il sistema vigente crea distorsioni, in quanto gli importi limite sono ridotti proporzionalmente alla frazione di rendita cui ha diritto l'assicurato e non proporzionalmente al grado d’invalidità determinante. Al salario ancora conseguito da un assicurato invalido al 40% - che ha diritto a ¼ di rendita - sono p. es. applicati importi limite (soglia d’entrata, deduzione di coordinamento e limite superiore) pari ai ¾ di quelli prescritti. Soprattutto per i bassi redditi, il salario considerato cala quindi in misura sproporzionata e può addirittura non raggiungere la soglia d’entrata.