Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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ria di un assicurato invalido al 55 per cento sarà calcolato sulla base di importi limite pari al 45 per cento di quelli applicati per gli assicurati senza invalidità.

Per il secondo pilastro, la soglia di rilevanza a partire dalla quale il diritto alla rendita va modificato riveste grande importanza. In effetti, visto che le procedure necessarie, in particolare nel caso di persone che hanno cambiato datore di lavoro, possono essere relativamente complesse e particolarmente onerose per gli istituti di previdenza, è importante che non si debba procedere ad adeguamenti già in presenza di cambiamenti minimi o transitori.

Secondo l’articolo 28a capoverso 1 LAI, un reddito d’invalido d’importo inferiore al 20 per cento del reddito senza invalidità è preso in considerazione unicamente se la valutazione dell’invalidità si basa su un reddito effettivamente conseguito. Ecco perché le persone cui secondo il diritto vigente è stato riconosciuto un grado d’invalidità dell’80 per cento o più ma il cui reddito d’invalido non è calcolato sulla base di un reddito lavorativo effettivamente conseguito beneficeranno di una rendita intera anche secondo il nuovo diritto.

L’articolo 24 LPP è riferito unicamente alla previdenza professionale obbligatoria. L’obbligatorietà del sistema lineare anche per il regime sovraobbligatorio è stata per contro volutamente scartata (cfr. 1.3.1.2): i regolamenti potranno dunque continuare a prevedere soluzioni diverse, a condizione che le prestazioni offerte soddisfino i requisiti legali minimi.

Disposizione transitoria della modifica del …

(6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Adeguamento delle rendite d’invalidità correnti

Nella previdenza professionale sono applicate per principio le disposizioni legali in vigore alla data dei fatti determinanti. Per la rendita d’invalidità questa data è quella dell’inizio del diritto. In caso di modifica della legge vi sono dunque necessariamente differenze con il primo pilastro. Questo è dovuto anche alle modalità di finanziamento delle prestazioni d’invalidità del secondo pilastro, che per principio devono essere coperte sin dall’inizio del loro versamento. Infatti, se è vero che gli istituti di previdenza devono sempre prevedere che una parte delle rendite d'invalidità parziali potrebbe aumentare in seguito all’aggravamento dell’invalidità, è altresì vero che un aumento generale di interi gruppi di rendite dovuto unicamente a una modifica delle disposizioni legali può comportare problemi di finanziamento. Le rendite correnti dovranno perciò essere adeguate soltanto se, dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, il grado d’invalidità sarà effettivamente cambiato. A garanzia del coordinamento tra le due assicurazioni è inoltre opportuno, anche in presenza di una modifica del grado d’invalidità, non assoggettare al nuovo diritto LPP i casi che nell’AI restano soggetti al diritto previgente.

La disposizione transitoria della 1a revisione LPP concernente le rendite d’invalidità prevedeva conseguenze diverse in caso d'aumento o di calo del grado d'invalidità. Questa differenza di trattamento è stata aspramente criticata e ha suscitato un vespaio di polemiche, in quanto ne sono stati giudicati incomprensibili e ingiusti i