Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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problemi psichici, per esempio, gli assicurati ricorrono spesso non soltanto alle prestazioni di medici ma anche di psicologi. Grazie alla loro attività di consulenza, questi specialisti conoscono bene la situazione degli assicurati e possono quindi valutare se sia indicato comunicare il loro caso per il rilevamento tempestivo. Attualmente non è tuttavia possibile menzionare gli psicologi nell'elenco del capoverso 2, poiché questo termine non è una denominazione professionale protetta. Potrebbe inoltre darsi, per esempio, che la valutazione della 5a revisione dell'AI o il programma pluriennale di ricerca sull'invalidità, la disabilità e l'attuazione della legge sull'assicurazione invalidità (PR-AI) evidenzino l'opportunità di autorizzare anche altri specialisti o istituzioni oltre agli psicologi ad effettuare la comunicazione. Al Consiglio federale è dunque conferita la competenza di estendere l'elenco ad altre persone o istituzioni che conoscono la situazione medica e professionale dell'assicurato. Questa possibilità darà la necessaria flessibilità al rilevamento tempestivo, che nei due anni successivi all'entrata in vigore della 5a revisione ha dato buoni risultati, in vista degli sviluppi futuri.

Cpv. 3: poiché il Consiglio federale è autorizzato a estendere l'elenco delle persone e istituzioni legittimate a effettuare comunicazioni, va adeguato l'elenco delle persone o istituzioni soggette all'obbligo di informare l'assicurato prima della comunicazione.

Art. 7 cpv. 2 lett. d

In virtù della presente disposizione, l'assicurato è tenuto a partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire a mantenerne il posto di lavoro o a favorirne l'integrazione nella vita professionale o in un'attività considerata equivalente. Tra questi provvedimenti figurano anche le cure mediche dell'assicurazione malattie. Queste cure sono tuttavia fornite anche dall'assicurazione contro gli infortuni e dall'assicurazione militare. Sebbene l'elenco non sia esaustivo, appare quindi opportuno menzionare anche queste due assicurazioni alla lettera d.

Art. 7c cpv. 2 (nuovo)

Per il successo dell'integrazione è indispensabile una stretta collaborazione con il datore di lavoro. La 5a revisione ha iscritto questo principio nella legge, stabilendo che il datore di lavoro coopera con l'ufficio AI nella ricerca di una soluzione adeguata. La revisione 6a prosegue in questa direzione, limitando il più possibile gli ostacoli che potrebbero vanificare gli sforzi delle persone coinvolte nel processo di reintegrazione. Il datore di lavoro verrà pertanto invitato a non licenziare l'assicurato durante l'attuazione di un provvedimento d'intervento tempestivo o di un provvedimento d'integrazione senza averne prima discusso con l'ufficio AI. Questa disposizione non è tuttavia vincolante per il datore di lavoro, che non rischia sanzioni se non vi si attiene. Mira però a rafforzare la collaborazione tra l'ufficio AI e i datori di lavoro, che sono partner indispensabili per la riuscita dell'integrazione. L'ufficio AI non potrà opporsi alla volontà di un datore di lavoro che intende licenziare un assicurato, ma potrà cercare di trovare insieme a lui una soluzione alternativa, come ad esempio l'adeguamento del provvedimento.