Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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Legislatore di adottare tempestivamente le misure appropriate. L'aumento dei contributi è mantenuto in vigore al massimo fino a che le liquidità e gli investimenti del Fondo AI hanno nuovamente raggiunto il 50 per cento delle uscite di un anno.

Variante 2 (due soglie di intervento, misure prestabilite per ridurre le uscite)

La seconda variante prevede due soglie d'intervento. Se il livello del Fondo AI scende al di sotto della prima soglia, il legislatore può prendere misure. Se tuttavia la modifica di legge non è pronta per tempo, per garantire la solvenza del fondo entrano automaticamente in vigore misure predefinite volte ad aumentare le entrate e a ridurre le uscite.

- Soglia d'intervento del 40 per cento: se le liquidità e gli investimenti scendono al di sotto del 40 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale è tenuto a presentare entro un anno all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per ripristinare l'equilibrio finanziario. In questa fase l'aliquota di contribuzione non viene aumentata.

- Soglia d'intervento del 30 per cento: se non vengono prese per tempo le necessarie misure legali, il Fondo AI rischia l'insolvenza. Per scongiurare questo pericolo è introdotta una seconda soglia d'intervento, pari al 30 per cento delle uscite di un anno, al di sotto della quale il Consiglio federale deve aumentare l'aliquota di contribuzione di 0,3 punti percentuali (ca. 900 mio. fr. all'anno) e ridurre l'importo delle rendite del cinque per cento (ca. 300 mio fr. all'anno).

In seguito a questa riduzione, le rendite dell'AI non corrisponderebbero più a quelle dell'AVS. Dato che attualmente la rendita minima AVS e la data dell'adeguamento delle rendite AVS sono i parametri di riferimento di diverse assicurazioni, la riduzione del 5 per cento delle rendite AI renderebbe necessario l'adeguamento di numerose disposizioni di coordinamento tra l'AI e l'AVS, la PP, l'AINF e le PC. Il Consiglio federale provvederebbe alle necessarie modifiche al momento della riduzione delle rendite.

Modifica della disposizione sulla riduzione del debito

In base alle nuove disposizioni volte a garantire la sicurezza del Fondo AI, il livello delle liquidità e degli investimenti diventa il criterio fondamentale per l'eventuale adozione di misure. Secondo la legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità, il Fondo AI può ammontare al massimo a 5 miliardi di franchi, dato che qualsiasi eccedenza è trasferita al Fondo di compensazione dell'AVS per ridurre il debito dell'AI. Questa disposizione va sostituita, poiché è incompatibile con il meccanismo d'intervento, che ha lo scopo di garantire la sostenibilità a lungo termine del finanziamento con una disposizione secondo cui le liquidità e gli investimenti del Fondo AI devono ammontare almeno al 50 per cento delle uscite di un anno. In caso contrario, entro il 2017 (scadenza della legge sul risanamento dell'AI) il livello del fondo sarà quasi sceso sotto la soglia d'intervento del 40 per cento. È bene che il livello minimo del 50 per cento venga raggiunto il più rapidamente possibile, vale a dire già nel corso del periodo di finanziamento aggiuntivo.