Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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tale per le piccole imprese, che spesso non dispongono né delle risorse di personale né delle conoscenze indispensabili per garantire il necessario accompagnamento.
Cpv. 2: il presente capoverso stabilisce che non sussiste alcun diritto alla consulenza e all'accompagnamento finalizzati all'integrazione, né per i datori di lavoro né per gli assicurati. Trattandosi delle prestazioni più semplici e informali che gli uffici AI sono autorizzati a offrire, la loro concessione è facoltativa. In caso di rifiuto l'ufficio AI non emette alcuna decisione, poiché ciò contrasterebbe con il principio di semplicità. Non sussistendo alcun diritto alle prestazioni di consulenza e accompagnamento, non è possibile agire in giudizio per ottenerle.
Art. 7cter (nuovo) Principio
La LPGA definisce i concetti di incapacità al lavoro (art. 6), incapacità al guadagno (art. 7) e invalidità (art. 8), ma non quello di idoneità all'integrazione.
Questo concetto non è però nuovo, soprattutto nell'AI. L'articolo 18 LAI (servizio di collocamento), per esempio, precisa i diritti degli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro e sono «idonei all'integrazione». Anche l'articolo 18b (aiuto in capitale) menziona gli «assicurati invalidi idonei all'integrazione» e l'articolo 57 precisa che tra i compiti degli uffici AI vi è quello di «accertare le possibilità di integrazione dell'assicurato. Manca tuttavia una definizione legale chiara di questo compito fondamentale e degli elementi che caratterizzano l'idoneità all'integrazione.
L'idoneità all'integrazione è un concetto da sempre presente nell'AI. Non stupisce pertanto che esso sia stato rapidamente esplicitato dalla giurisprudenza, che ne fa uso per accertare l'esistenza delle condizioni per la concessione dei provvedimenti professionali, facendo una distinzione tra l'idoneità oggettiva all'integrazione e quella soggettiva. L'idoneità oggettiva si riferisce al provvedimento previsto (il provvedimento è necessario all'assicurato nella sua situazione attuale? è quello adatto?), quella soggettiva alla disponibilità dell'assicurato all'integrazione (l'assicurato è disposto a partecipare al provvedimento?).
Per forza di cose, tuttavia, l'idoneità all'integrazione resta definita in modo relativamente vago: la giurisprudenza si limita a stabilire che occorre verificare caso per caso se il provvedimento sia opportuno e appropriato, considerati lo stato di salute, le potenzialità lavorative, l'idoneità alla formazione e la motivazione dell'assicurato nonché eventuali altri fattori.
Elemento chiave del processo d'integrazione, l'idoneità all'integrazione necessita di una definizione chiara, tanto più che, per il momento, è percepita come equivalente alla capacità al lavoro. Oltre ad essere errata sotto il profilo materiale, questa interpretazione è anche pregiudizievole all'integrazione.
In virtù dell'articolo 6 LPGA, infatti, l'incapacità al lavoro designa unicamente l'incapacità dell'assicurato, derivante da un danno alla salute, di compiere un lavoro nella professione o nel campo d'attività abituale. È soltanto in caso di incapacità al lavoro di lunga durata che possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. La possibilità dell'integrazione non è invece evocata né per la prima né per la seconda fase. Di conseguenza, i certificati di incapacità lavorativa non menzionano gli aspetti essenziali per l'inte-