Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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Questa misura è in linea con l'obiettivo di garantire la sostenibilità del finanziamento delle assicurazioni sociali stabilito dal Consiglio federale, che ha deciso di far esaminare ad ogni nuova riforma delle assicurazioni sociali la possibilità di sottoporre queste ultime a un meccanismo in grado di garantire l'equilibrio a lungo termine delle entrate e delle uscite.

Elementi principali del meccanismo d'intervento

L'equilibrio del Fondo AI dipende dalla sua quota di liquidità e investimenti, un indicatore che deve ammontare almeno al 50 per cento delle uscite di un anno. Se il livello del fondo scende al di sotto di questa soglia minima, la legge prescrive una serie di misure:

- Se le liquidità e gli investimenti scendono al di sotto del 50 per cento delle uscite di un anno, il rimborso del debito verso il Fondo AVS è sospeso (v. capitolo 1.3.7). Al contempo vanno studiate misure a livello di ordinanza e di direttive per ridurre il deficit.

- Se ciononostante il livello del Fondo scende al di sotto della soglia d'intervento del 40 per cento delle uscite di un anno, scatta il meccanismo d'intervento, che impone al Consiglio federale di presentare immediatamente al Parlamento un messaggio sulla garanzia a lungo termine della stabilità finanziaria per permettere al Legislatore di decidere rapidamente l'adozione di misure appropriate.

- Per garantire la solvenza del Fondo AI fino all'entrata in vigore delle modifiche di legge, devono essere prese misure immediatamente efficaci sul fronte delle entrate e/o delle uscite.

Meccanismo d'intervento: due alternative

Il Consiglio federale propone due alternative per il meccanismo d'intervento. Entrambe prescrivono al Consiglio federale la redazione di un messaggio sul ripristino dell'equilibrio finanziario, qualora il livello del fondo scenda al di sotto della soglia d'intervento del 40 per cento. La differenza è data dal momento in cui avverrebbe l'aumento dei contributi salariali e dalla definizione o meno nella legge di misure prestabilite per ridurre le uscite.

Variante 1 (una sola soglia d'intervento, nessuna misura prestabilita per ridurre le uscite)

La prima variante non prevede misure prestabilite per ridurre le uscite, lasciando al Legislatore la possibilità di decidere a tempo debito le misure che ritiene adeguate. Fino alla loro entrata in vigore è prevista la riscossione di entrate supplementari per garantire la solvenza del Fondo AI.

- Soglia d'intervento del 40 per cento: se le liquidità e gli investimenti scendono al di sotto del 40 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale aumenta l'aliquota di contribuzione al massimo di 0,2 punti percentuali (ca. 600 mio. fr. all'anno) per garantire la solvenza del Fondo AI. Il Governo è inoltre tenuto a presentare entro un anno all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per ripristinare l'equilibrio finanziario, per permettere al