Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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2 Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 1bis ultimo periodo (nuovo)

Il rinvio all'art. 9bis LAVS costituisce la base legale che permette di adeguare i contributi delle persone senza attività lucrativa all'indice delle rendite secondo l'art. 33ter LAVS. Nel messaggio concernente la 5a revisione dell'AI, il Consiglio federale aveva già proposto di aggiungere la presente precisazione al cpv. 1bis così come di aumentare i contributi dovuti sul reddito da lavoro e i contributi minimi e massimi per le persone senza attività lucrativa (FF 2005 3989, in particolare pag. 4086). Al momento della deliberazione sulla 5a revisione dell'AI, il Parlamento si è pronunciato a favore di un aumento temporaneo dell'imposta sul valore aggiunto e contro l'aumento dei contributi, stralciando interamente la proposta di modifica dell'articolo 3 capoversi 1 e 1bis. Per questa ragione l'ultimo periodo del cpv. 1bis, secondo cui l'art. 9bis LAVS è applicabile per analogia, va ripreso in questa sede. L'11a revisione dell'AVS27, attualmente discussa in Parlamento, prevede l'aggiunta di due periodi al presente capoverso. Qualora il progetto fosse accettato, essi precederebbero il periodo aggiunto dalla presente modifica. Per evitare qualsiasi confusione, quindi, il presente avamprogetto prevede l'aggiunta di un ultimo periodo e non di un secondo periodo.

Art. 3a

Cpv. 1: lo scopo del rilevamento tempestivo, introdotto con la 5a revisione dell'AI, è far sì che gli uffici AI possano prendere contatto con gli assicurati il più rapidamente possibile per prevenire l'insorgenza di un'invalidità. Le prime esperienze hanno tuttavia mostrato che l'assicurazione continua a entrare in contatto troppo tardi con gli assicurati, in particolare quelli con un danno alla salute psichica. Occorre pertanto proseguire sulla via della 5a revisione, utilizzando il rilevamento tempestivo non soltanto per gli assicurati incapaci al lavoro, ma anche per quelli che rischiano di diventarlo. Questo permetterà agli uffici AI d'intervenire ancora più rapidamente e di offrire agli interessati il proprio sostegno. In quest'ottica, per gli uffici AI è introdotta la possibilità di offrire prestazioni di consulenza e accompagnamento agli assicurati e ai datori di lavoro (art. 7cbis.)

Cpv. 2: per garantire la coerenza terminologica, nella versione tedesca il termine «frühzeitige Erfassung» è sostituito con «Früherfassung».

Art. 3b cpv. 2 lett. g, 2bis (nuovo) e 3

Cpv. 2: poiché nel nuovo testo dell'articolo 7 capoverso 2 figura un rinvio alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni, nel presente capoverso è opportuno aggiungere l'abbreviazione dell'atto normativo.

Cpv. 2bis: l'attuale elenco delle persone e istituzioni legittimate a effettuare comunicazioni non menziona tutti gli specialisti che, prendendosi cura della salute degli assicurati, potrebbero attivare tempestivamente i collaboratori dell'AI. In caso di

27 FF 2006 1823