Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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grazione, vale a dire i compiti concreti che non possono più essere effettuati e quelli invece ancora eseguibili, il grado di motivazione dell'assicurato, la sua situazione sociale e gli eventuali passi da intraprendere.
Mentre il concetto di incapacità al lavoro definisce sostanzialmente la misura in cui un'attività (esercitata fino a quel momento) non può più essere compiuta per ragioni prettamente mediche, quello di idoneità all'integrazione si riferisce a una problematica del tutto diversa. Nonostante questa sostanziale differenza di contenuto dei due concetti, oggi si è generalmente concordi nel pensare che un certificato d'incapacità al lavoro, che riguarda principalmente le attività esercitate fino alla sua emissione e si basa esclusivamente su criteri medici, permette di determinare in modo attendibile se sia necessario concedere provvedimenti d'intervento tempestivo e d'integrazione oppure proseguirli. Tuttavia, gli aspetti menzionati nel paragrafo precedente sono fondamentali per determinare l'idoneità dell'assicurato all'integrazione e i provvedimenti appropriati.
L'idoneità all'integrazione va pertanto definita con precisione quale concetto a parte, dato che rappresenta una condizione fondamentale per la concessione dei provvedimenti d'integrazione dell'AI. Poiché l'obiettivo dell'AI è proprio quello di integrare le persone con problemi di salute, questa definizione deve essere introdotta nella legge.
Gli assicurati oggettivamente in grado di seguire i provvedimenti d'intervento tempestivo o d'integrazione previsti al capo terzo sezioni B e C della LAI sono considerati idonei all'integrazione. La nuova disposizione rinuncia al concetto di idoneità soggettiva all'integrazione utilizzato nella giurisprudenza. L'introduzione dei provvedimenti di reinserimento, previsti specificamente per gli assicurati affetti da una disabilità psichica, lo rende infatti superfluo, dal momento che un elemento essenziale di questi provvedimenti è proprio lo stimolo della motivazione al lavoro. Dall'introduzione di questi provvedimenti, gli uffici AI hanno anche il compito di aiutare gli assicurati a riprendere fiducia nella propria idoneità all'integrazione.
In futuro, quando le condizioni soggettive (motivazione) non saranno soddisfatte nonostante provvedimenti e prestazioni di consulenza adeguati, l'ufficio AI tenderà probabilmente a ritenere che l'assicurato non rispetta il suo obbligo di collaborare.
Nella nuova definizione, l'idoneità all'integrazione si riferirà direttamente alla capacità di partecipare a determinati provvedimenti d'integrazione (e intervento tempestivo), che non devono essere immediatamente mirati all'esercizio di un'attività professionale. Questa è un'altra conseguenza dell'introduzione dei provvedimenti di reinserimento (facilmente accessibili), poiché per la loro concessione e prosecuzione è richiesta una probabilità di successo anche non immediato dell'integrazione.
La valutazione dell'idoneità all'integrazione ha sempre lo scopo di determinare se l'assicurato, nella sua situazione attuale, è in grado di partecipare a provvedimenti dell'AI e se questa partecipazione può dare risultati a medio termine.
Attualmente le condizioni per la concessione variano da un provvedimento all'altro. La presente disposizione non modificherà questa situazione. I provvedimenti di reinserimento, per esempio, sono concessi soltanto agli assicurati la cui incapacità al lavoro raggiunge almeno il 50 per cento. La valutazione dell'idoneità all'integrazione e quella del diritto ai provvedimenti di reinserimento sono due cose ben distinte. In