Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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Art. 7cbis (nuovo)
Cpv. 1: l'informazione, la consulenza e il sostegno agli assicurati e alle imprese sono importanti per prevenire l'emarginazione professionale e sociale degli assicurati e garantirne l'integrazione. In futuro, gli assicurati e i datori di lavoro potranno usufruire, anche a più riprese, di prestazioni di consulenza e accompagnamento individualizzate e finalizzate all'integrazione.
Gli attuali criteri di rilevamento tempestivo (incapacità al lavoro ininterrotta di 30 giorni o brevi assenze ripetute sull'arco di un anno) appaiono inefficaci per gli assicurati affetti da malattie psichiche, i cui casi vengono comunicati ancora con eccessivo ritardo. Sul posto di lavoro, come altrove, i problemi psichici si manifestano spesso in modo strisciante e indefinito. Non è raro che persino i diretti interessati facciano fatica a capire la natura del loro malessere e che anche i superiori e i colleghi, pur accorgendosi del netto peggioramento della situazione lavorativa, non riescano a individuare l'esatta origine del problema. È, del resto, in questa prospettiva che il rilevamento tempestivo verrà esteso anche alle persone minacciate da un'incapacità al lavoro (art. 3a cpv. 1).
Quanto detto mostra che la definizione di criteri ben precisi per stabilire l'opportunità di un rilevamento tempestivo non sarebbe la soluzione ideale nel caso degli assicurati con problemi psichici, ma costituirebbe tutt'al più una sorta di canovaccio, che in numerosi casi concreti non potrebbe essere seguito alla lettera. Considerata la situazione degli assicurati che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa di problemi psichici, la condizione per un eventuale ricorso al sostegno dell'AI è stata pertanto formulata in modo volutamente indeterminato. Questa disposizione deve infatti permettere sia all'assicurato che al datore di lavoro di sollecitare senza complicazioni il sostegno dell'ufficio AI. Poiché anche i datori di lavoro potranno beneficiare di prestazioni dell'AI, occorre assolutamente che queste siano facilmente accessibili, se si vuole che essi ne usufruiscano effettivamente. Di conseguenza, per poter beneficiare del servizio di consulenza non è richiesta alcuna comunicazione o richiesta formale di prestazioni. In questo modo si vuole evitare l'apertura di un caso assicurativo e l'attribuzione di una prestazione basata su un diritto a un determinato assicurato. Questa disposizione permette a tutte le persone coinvolte, e in particolare agli specialisti degli uffici AI, di discutere non di un caso ma di una situazione, evitando di stigmatizzare la persona il cui comportamento ha reso necessario il ricorso alla consulenza. L'accento non è posto sulla persona interessata, sulla comunicazione del suo caso e sulla presentazione di una richiesta di prestazioni AI, bensì su una situazione ritenuta difficile dal datore di lavoro e sul suo bisogno di consulenza e sostegno. Va da sé che l'assicurato può contattare l'ufficio AI di propria iniziativa. A seconda del tipo e dell'entità dell'accompagnamento e della consulenza necessari, l'ufficio AI può decidere di occuparsene internamente oppure di fare capo a un fornitore di prestazioni esterno specializzato (per esempio un coach professionale).
Se la situazione non può essere risolta rapidamente e senza troppe complicazioni, la consulenza può essere seguita da una comunicazione per il rilevamento tempestivo.
Queste prestazioni, già proposte nel quadro della revisione 6a a titolo di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita, sono d'importanza fondamen-