Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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professionale e il reinserimento nel mercato del lavoro primario, il diritto a questo incentivo verrà esteso a tutti i datori di lavoro che permetteranno a disabili di partecipare a provvedimenti di reinserimento nella loro azienda.

Art. 17 cpv. 3 (nuovo)

Come per i provvedimenti di reinserimento (art. 14a), anche nel caso della riformazione professionale la soppressione della disposizione generale che disciplina il rimborso delle spese di viaggio (attuale art. 51) rende necessaria la creazione di una base legale per l'assunzione delle spese sostenute dall'assicurato per i viaggi da e verso i locali dell'organo d'esecuzione. Ancora una volta, è anche l'occasione per l'introduzione di una chiara base legale per l'assunzione delle spese di vitto e alloggio effettivamente necessarie, finora disciplinata dall'ordinanza e dalle direttive. Per quanto riguarda il rimborso delle spese, si rinvia al commento all'articolo 14a.

Art. 21 cpv. 2bis (nuovo)

Cpv. 2bis: come nel caso dei provvedimenti di reinserimento e della riformazione professionale, l'assicurazione rimborserà tutte le spese di viaggio che l'assicurato sostiene per recarsi dai fornitori di mezzi ausiliari ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1. Per quanto riguarda le regole per il rimborso delle spese e l'entità del medesimo, si rinvia al commento all'articolo 14a capoverso 2bis.

Art. 22 cpv. 1

La 5a revisione dell'AI ha modificato il sistema di indennità giornaliere dell'AI, stabilendo in particolare che soltanto gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e seguono provvedimenti d'integrazione hanno diritto alle indennità giornaliere. L'attuale disposizione, tuttavia, fa ancora erroneamente riferimento all'attività abituale dell'assicurato, quando in realtà è determinante soltanto la limitazione della sua attività lucrativa. Occorre pertanto sostituire l'espressione «attività abituale» con «attività lucrativa», conformemente alla volontà del Legislatore.

Art. 28 Principio

Cpv. 1 lett. a, b e c: questa modifica concerne unicamente il testo tedesco. Poiché la frase introduttiva è stata modificata per ragioni grammaticali, si è reso necessario un adeguamento di tutte le lettere dell'articolo.

Cpv. 1 lett. abis: la presente modifica aggiunge una condizione supplementare per il diritto alla rendita. In futuro, infatti, il diritto alla rendita non sussisterà fintanto che l'idoneità all'integrazione potrà essere migliorata mediante cure mediche conformemente agli articoli 25 LAMal30, 10 LAINF31 e 16 LAM32, provvedimenti d'intervento tempestivo o provvedimenti d'integrazione. Questa modifica riflette il principio fondamentale della 5a revisione dell'AI, vale a dire la priorità dell'integrazione sulla

30 RS 832.10

31 RS 832.20

32 RS 833.1