Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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cipazione di un medico non è obbligatoria. Diverso è invece il caso in cui durante la fase d'integrazione si profila l'eventuale concessione di una rendita intera o parziale (accanto al mantenimento del posto di lavoro). Non appena l'accertamento del diritto alla rendita risulta inevitabile, è indispensabile che nel gruppo di valutazione sia integrato anche un medico, che procederà agli esami del caso. La novità è che questi esami sono svolti parallelamente all'integrazione e in stretta connessione con essa: nell'ambito dell'esercizio di un lavoro a titolo di prova28, per esempio, la valutazione della capacità funzionale può essere eseguita sulla base dell'attività effettivamente svolta e tenendo conto del giudizio del «‹datore di lavoro». La considerazione del punto di vista medico, inoltre, può contribuire a ottimizzare il processo d'integrazione, poiché permette, per esempio, di sfruttare al meglio le capacità funzionali dell'assicurato nell'attività esercitata (adeguamento della postazione di lavoro, consulenza di uno psicologo del lavoro, esercitazione delle competenze sociali con i colleghi nell'azienda di prova ecc.). In questi casi, alla fine della fase di valutazione / integrazione, grazie ai risultati ottenuti sulla base di una valutazione accurata sarà possibile decidere rapidamente sull'eventuale concessione di una rendita.

Art. 14 cpv. 2bis e 2ter (nuovi)

Cpv. 2bis: in futuro le spese di viaggio relative ai provvedimenti sanitari ai sensi degli art. 12 e 13 non saranno più rimborsate interamente a titolo di prestazioni accessorie. Di conseguenza, l'assicurato non avrà più diritto al rimborso della totalità delle «spese di viaggio» (spostamenti per recarsi dal medico, da altri terapeuti o all'ospedale), ma soltanto al rimborso delle spese supplementari che, a causa della propria menomazione, deve sostenere per coprire il tragitto da e verso i locali dell'organo d'esecuzione più vicino. L'assicurato dovrà pertanto dimostrare l'esistenza di queste spese supplementari. È il caso, per esempio, se a causa della sua menomazione l'assicurato non può utilizzare i trasporti pubblici (bus o treno), ma è costretto a prendere un taxi per disabili.

Per «spese supplementari» non si intende il fatto che l'assicurato, a causa della sua menomazione, deve recarsi spesso o regolarmente da un medico o un terapeuta. Questo concetto si riferisce quindi unicamente alla scelta del mezzo e non alla frequenza dei viaggi.

In virtù delle nuove disposizioni, inoltre, in futuro saranno rimborsate unicamente le spese supplementari sostenute dall'assicurato medesimo. Si tratta di riportare entro i limiti inizialmente previsti dal Legislatore la prassi sempre più generosa del Tribunale federale, che ha esteso l'assunzione delle spese di viaggio anche a terzi, alle visite di terzi ecc.

Un'altra novità è che le spese supplementari dovute all'invalidità saranno rimborsate unicamente secondo il sistema del terzo garante già in uso nell'assicurazione malattie. Questo significa che l'assicurato dovrà pagare personalmente i viaggi e presentare successivamente le fatture o i giustificativi di pagamento all'ufficio AI. Quest'ultimo li verificherà e rimborserà all'assicurato gli importi che gli spettano a titolo di spese supplementari.

28 FF 2010 1603