Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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abrogato. Il capoverso 2, dal canto suo, è già stato abrogato nel quadro della revisione 6a33.
Art. 38 cpv.1 e 1bis (nuovo)
Cpv. 1: l'importo delle rendite per i figli accordate ai beneficiari di rendita sarà adeguato alla percentuale effettiva delle spese supplementari generate da un figlio secondo le scale d'equivalenza usuali (v. n. 1.3.3). Il capoverso 1 stabilisce pertanto che la rendita per i figli corrisponderà al 30 per cento della rendita invalidità.
Cpv. 1bis: questa modifica rende necessario un adeguamento della disposizione relativa al caso in cui entrambi i genitori abbiano diritto a una rendita per i figli (concorso di diritti). Come oggi, la somma delle due rendite per i figli non potrà superare l'equivalente di una rendita e mezza, vale a dire il 45 per cento (cfr. la disposizione del vigente capoverso 1). Dato però che l'importo massimo della rendita per i figli non dipenderà più dalla rendita massima d'invalidità ma dalla rendita d'invalidità effettiva non ridotta, il nuovo capoverso 1bis prevede che in caso di cumulo dei diritti ciascuno dei genitori avrà diritto a una rendita per i figli equivalente al 22,5 per cento dell'importo cui la sua rendita d'invalidità ammonterebbe senza la riduzione secondo l'articolo 35 LAVS. La somma delle due rendite per i figli ammonterà così al massimo a 1062 franchi (invece degli attuali 1368 franchi).
A questo punto, l'attuale rinvio all'articolo 35 LAVS può essere soppresso, poiché tutti i fattori necessari alla riduzione sono menzionati nei capoversi 1 e 1bis. Oltretutto, già l'articolo 38 capoverso 2 precisa che per il calcolo delle rendite per i figli sono applicabili le regole valide per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.
Queste modifiche non concernono le rendite per i figli combinate a una rendita per orfani.
Art. 38bis cpv. 3
In seguito alla modifica del sistema di rendite e alla soppressione delle frazioni di rendita (quarto di rendita, mezza rendite e tre quarti di rendita), la norma di delega del capoverso 3 avrebbe dovuto essere adeguata sul piano redazionale.
Dato però che questa norma di delega non conferisce al Consiglio federale alcuna competenza normativa ma soltanto il compito di concretizzare l'articolo 38 capoverso 1 per determinati casi particolari, la disposizione è in realtà superflua. Questi casi sono inoltre già disciplinati nell'OAI (v. p. es. l'art. 33bisOAI), che va pertanto semplicemente adeguata al nuovo sistema di rendite di cui all'articolo 28b. L'attuale norma di delega non è necessaria a tal fine e può quindi essere soppressa.
Art. 42 cpv. 4, 4bis (nuovo) e 6
33 FF 2010 1723