Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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modalità di calcolo, poiché il loro reddito complessivo (rendita e reddito da lavoro) sarà superiore all'importo della rendita intera.
Cpv. 4: l'attuale norma di delega del capoverso 1 sarà trasferita nel nuovo capoverso 4 e precisata: il Consiglio federale dovrà avere, come finora, la possibilità di definire le modalità per la determinazione del reddito d'invalido e del reddito senza invalidità ai sensi dell'articolo 16 LPGA (p. es. valori effettivi, tabelle dei salari o, come spiegato in precedenza, considerazione o meno dei piccoli redditi effettivamente conseguiti) e dovrà inoltre poter definire anche le deduzioni e i supplementi applicabili a questi redditi. In futuro è dunque prevista (v. n. 1.3.1.2, valutazione dell'invalidità in caso di confronto con le tabelle dei salari) l'applicazione di un'unica deduzione, con un tetto massimo, che includerà tutte le deduzioni finora accordate dalla giurisprudenza per tenere conto delle limitazioni dovute all'invalidità e per parallelizzare i salari inferiori alla media. Con questa limitazione del margine d'apprezzamento si intende consolidare un'unità di dottrina a livello nazionale. Questa novità potrebbe anche ridurre il numero dei ricorsi, in quanto una regolamentazione chiara aumenta la trasparenza e l'accettazione delle decisioni, contribuendo a evitare controversie.
L'applicazione delle nuove disposizioni è soggetta alla consueta regolamentazione transitoria, che fa riferimento al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato. Se esso insorgerà prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge, sarà applicabile il diritto previgente, con la sua prassi relativa alle deduzioni. Se l'evento assicurato si verificherà dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, sarà invece applicabile il nuovo diritto. Nei casi di revisione della rendita, le nuove disposizioni diventeranno applicabili al momento in cui saranno adempiute le condizioni per una revisione secondo l'articolo 17 LPGA (vale a dire al momento in cui le circostanze effettive avranno subito una notevole modificazione).
Art. 28b (nuovo) Calcolo della quota della rendita
L'articolo 28b riprende l'attuale disposizione dell'articolo 28 capoverso 2. Il capoverso 1 del nuovo articolo stabilisce, come l'attuale disposizione, che la rendita è determinata in funzione del grado d'invalidità. Anche il grado d'invalidità continuerà ad essere calcolato come oggi (fatta eccezione per le modifiche relative alle deduzioni e ai supplementi applicabili, v. n. 1.3.1.2) e ad essere espresso in percentuale intera.
I capoversi 2 e 3 definiscono però una nuova modalità di determinazione della quota di rendita (rispetto alla rendita intera) in funzione del grado d'invalidità. L'attuale graduazione delle rendite è soppressa (v. n. 1.3.1.2).
Il diritto alla rendita continuerà a sussistere a partire da un grado d'invalidità del 40 per cento (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI) e questo grado d'invalidità continuerà a dare diritto a un quarto (25 %) di una rendita intera (cpv. 2). La differenza sta nel fatto che, conformemente al capoverso 3, la rendita aumenterà linearmente per ogni grado d'invalidità supplementare rispetto al grado del 40 per cento, fino a raggiungere il 100 per cento (rendita intera) in corrispondenza di un grado d'invalidità del 100 per cento. La rendita sarà dunque calcolata nel modo seguente: a partire da un grado d'invalidità del 40 per cento, per ogni grado supplementare verranno aggiunti 1,25