Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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rendita, ponendo l'accento sull'integrazione degli assicurati, in particolare quelli affetti da disabilità psichiche. In questo modo, gli assicurati concentrano la loro energia e la loro motivazione unicamente sull'integrazione e non sulla prospettiva di ottenere una rendita.
Cpv. 2: poiché la presente modifica prevede la soppressione delle frazioni di rendita, il capoverso 2 può essere abrogato. Le modalità di calcolo della quota di rendita sono stabilite nel nuovo articolo 28b.
Art. 28a cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4 (nuovo)
Cpv. 1: il capoverso 1 stabilisce che per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa la valutazione della rendita continua ad essere effettuata conformemente all'articolo 16 LPGA.
Cpv. 1bis: è tuttavia necessaria una disposizione speciale per i redditi d'invalido non superiori al 20 per cento del reddito senza invalidità, che, in virtù del capoverso 1bis, saranno presi in considerazione soltanto qualora la valutazione dell'invalidità si basi sul reddito effettivamente conseguito. Se non è il caso, il grado d'invalidità sarà del 100 per cento e l'assicurato riceverà una rendita intera.
Di regola, queste persone hanno un'esigua capacità di lavoro residua, che non può sempre essere sfruttata nemmeno su un mercato del lavoro equilibrato. Per questa ragione la giurisprudenza ritiene già oggi che, a determinate condizioni (v. p. es. la sentenza I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.1.1 con note), per l'assicurato non è più possibile conseguire un reddito d'invalido (= grado d'invalidità del 100 % e quindi rendita intera).
Vi sono però casi in cui si può supporre che l'assicurato abbia ancora la possibilità di sfruttare la sua esigua capacità di lavoro residua su un mercato del lavoro equilibrato. Se l'assicurato consegue effettivamente un reddito, questo deve ancora poter essere preso in considerazione. L'obiettivo è quello di motivare anche queste persone ad aumentare la propria attività lucrativa e metterle nelle medesime condizioni delle persone con un'incapacità al guadagno inferiore all'80 per cento. Nel tenere conto di questi redditi andranno applicati i criteri elaborati dalla giurisprudenza (rapporto di lavoro stabile, sfruttamento completo della capacità lavorativa ragionevolmente esigibile dall'assicurato, versamento di un salario che non sia un salario sociale). Questi criteri andranno fissati nell'ordinanza dal Consiglio federale, che potrà richiamarsi all'attuale norma di delega (v. il commento al nuovo cpv. 4).
Dato che gli attuali criteri verranno mantenuti, le persone che lavorano in un laboratorio protetto non saranno svantaggiate rispetto a oggi. Nel loro caso si riterrà infatti che il reddito effettivamente conseguito in un laboratorio protetto è un salario sociale, che non viene preso in considerazione già oggi.
I gradi d'invalidità dall'80 al 99 per cento continueranno pertanto ad esistere soltanto nei casi un cui il calcolo del reddito d'invalido si basa su un reddito effettivamente conseguito. Negli altri casi, il grado d'invalidità sarà del 100 per cento e l'assicurato avrà diritto a una rendita intera.
È importante sottolineare che nei casi in cui la valutazione dell'invalidità si baserà su un reddito effettivamente conseguito, gli assicurati non saranno penalizzati da questa