Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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punti percentuali al 25 per cento della rendita. Un grado d'invalidità del 59 per cento, per esempio, darà diritto al 48,75 per cento di una rendita intera ([25% + ((59-40) x 1,25 %)], un grado d'invalidità del 73 per cento al 66,25 per cento di una rendita intera [25% + ((73-40) x 1.25%)].

L'articolo 28a capoverso 1bis introduce una disposizione speciale per la determinazione del grado d'invalidità nei casi in cui il reddito d'invalido sia inferiore al 20 per cento del reddito senza invalidità (v. commento all'art. 28a cpv. 1bis). I gradi d'invalidità dall'80 al 99 per cento continueranno pertanto a sussistere soltanto nei casi un cui il reddito d'invalido sia calcolato in base a un reddito effettivamente conseguito. Negli altri casi, il grado d'invalidità sarà considerato del 100 per cento e l'assicurato avrà diritto a una rendita intera.

Art. 30bis (nuovo) Notevole modificazione del grado d'invaliditàL'attuale articolo 31 capoverso 1 è soppresso, poiché gli attuali effetti soglia verranno eliminati grazie al passaggio al sistema di rendite lineare (v. il commento all'art. 31 cpv. 1).

Resta comunque necessario evitare che un minimo cambiamento delle circostanze effettive causi un adeguamento della rendita. A questo proposito, l'articolo 17 LPGA prevede che solo in caso di modificazione notevole del grado d'invalidità la rendita è aumentata, ridotta o soppressa. Nell'assicurazione invalidità, la nozione di «modificazione notevole» è finora stata interpretata nel senso che persino piccole modifiche del grado d'invalidità potevano essere notevoli, se causavano il passaggio alla frazione di rendita superiore o inferiore (v. in proposito, p. es., la DTF 133 V 545). In seguito al passaggio al sistema di rendite lineare, occorre dunque ridefinire la soglia a partire dalla quale una modificazione è considerata «notevole». In futuro, per valutare l'esistenza di una modificazione notevole l'assicurazione si ispirerà alla giurisprudenza dell'assicurazione contro gli infortuni, che applica già un sistema lineare di calcolo delle rendite d'invalidità. Secondo una sentenza del Tribunale federale del 19 luglio 2006 (U 267/05, consid. 3.3), confermata dalla DTF 133 V 545 (consid. 6.2), nell'ambito della LAINF una modificazione è considerata notevole se il grado d'invalidità ha subito una variazione di 5 punti percentuali o superiore. Questa soglia sarà applicata anche per la revisione delle rendite AI e permetterà di evitare che una modifica di reddito molto modesta provochi immediatamente una riduzione della rendita. L'obiettivo dell'attuale articolo 31 capoverso 1 è pertanto raggiunto anche con la nuova disposizione. Se, per esempio, un assicurato è invalido al 66 per cento, la rendita verrà riveduta se il grado d'invalidità aumenterà almeno al 71 per cento, ma non se scenderà al 62 per cento.

Art. 31 cpv. 1

Come detto nel commento all'articolo 30bis, il passaggio al sistema di rendite lineare eliminerà gli attuali effetti soglia (v. in proposito il cap.1.3.1.2). Per questa ragione non vi sarà più il rischio che un leggero aumento del reddito da attività lucrativa causi una riduzione della rendita (passaggio alla frazione di rendita inferiore) e quindi una diminuzione del reddito complessivo. La franchigia di 1500 franchi prevista attualmente in caso di aumento del reddito da attività lucrativa diventerà quindi superflua, così come l'attuale articolo 31 capoverso 1, che può dunque essere