Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 98Fedlex · Rapporto esplicativo

d’integrazione (lett. b) così come gli aspetti medici dell’idoneità all’integrazione prima, durante e dopo l’esecuzione dei provvedimenti d’intervento tempestivo e dei provvedimenti d’integrazione (lett. c). I compiti di cui alle lettere a e b sono già previsti dalla legislazione vigente. È nuovo invece il compito stabilito alla lettera c: dal momento in cui l’assicurato entra nel processo AI, incombe a quest’ultima, e più precisamente ai SMR, individuare i fattori medici suscettibili di pregiudicare l’idoneità all’integrazione definita all’articolo 7cter. A questo scopo, i SMR chiederanno il parere di diversi specialisti. La valutazione definitiva è tuttavia di loro incombenza. In altre parole, i certificati medici eventualmente stilati dal medico curante durante l’esecuzione dei provvedimenti d’intervento tempestivo o d’integrazione saranno presi in considerazione soltanto se confermati dai SMR. Questo non concerne naturalmente le assenze dovute a malattie estranee alla disabilità (per esempio un’influenza), per le quali i certificati medici del medico curante restano ovviamente validi.

Cpv. 3: la 5a revisione ha conferito ai SMR il compito di stabilire la capacità funzionale dell’assicurato. La presente modifica prevede che in futuro gli uffici AI determineranno il diritto alle prestazioni dell’assicurazione (p. es. a una rendita) basandosi esclusivamente sulla valutazione della capacità funzionale dell’assicurato eseguita dai SMR. Dal canto loro, i SMR forniranno una valutazione globale integrandovi tutti i documenti medici raccolti nella fase d’istruzione dell’incarto.

Cpv. 4: questo capoverso corrisponde all’ultima frase del capoverso 2bis dell’articolo 59 attualmente in vigore.

Art. 57 cpv. 1 lett. d e i (nuova)

Lett. d: la presente modifica introduce il principio della consulenza e dell’accompagnamento per gli assicurati e i datori di lavoro. Questa prestazione sarà fornita dagli uffici AI parallelamente all’orientamento professionale e al collocamento. L’attuale lettera d conferisce agli uffici AI anche la competenza di valutare l’idoneità all’integrazione. Poiché la presente revisione introduce un articolo in materia (l’art. 7cquater cpv. 1) che prevede espressamente che la verifica dell’idoneità all’integrazione incombe agli uffici AI, questa disposizione può essere stralciata dall’articolo 57 capoverso 1 lettera d.

Lett. i: gli uffici AI avranno anche il compito di consigliare le persone e istituzioni legittimate a effettuare comunicazioni ai sensi dell’articolo 3b su questioni concernenti l’assicurazione invalidità, in particolare l’integrazione. Oggetto delle consulenze potrà p. es. essere la maniera di affrontare un’incapacità al lavoro. L’elenco dei compiti degli uffici AI deve quindi essere completato in tal senso.

Art. 57a cpv. 1bis e 3 (nuovi)

Cpv. 1bis: come per la possibilità di sospendere le prestazioni a titolo cautelare (cfr. in proposito il commento all’art. 52a LPGA), i tribunali non seguono una dottrina unitaria nemmeno sulla necessità di far precedere da un preavviso ogni sospensione e di accordare comunque all’assicurato il diritto di audizione. Alcuni tribunali cantonali, considerando gli interessi in gioco per l’AI e l’urgenza della situazione, ritengono che in caso di sospensione delle prestazioni a titolo cautelare il preavviso