Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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Cpv. 4: la seconda frase di questo capoverso è soppressa, poiché il capoverso 4bis introdotto dalla presente modifica verte sulla nascita del diritto all'assegno per grandi invalidi.
Cpv. 4bis: il rinvio all’articolo 29 capoverso 1 figurante nel diritto in vigore è erroneo in quanto dall’entrata in vigore della 5a revisione il termine di carenza di un anno è fissato all’articolo 28 capoverso 1 lettera b e non più all’articolo 29 capoverso 1. Oltretutto questa disposizione concerne soltanto gli assicurati adulti, mentre l’assegno per grandi invalidi può essere versato anche ad assicurati minorenni. Per ragioni di chiarezza, la presente modifica prevede quindi di sostituire il rinvio con una norma sostanziale.
Analogamente al termine di carenza applicabile alla nascita del diritto a una rendita, l’assegno per grandi invalidi nasce al termine di un periodo di attesa di un anno durante il quale l’assicurato ha presentato senza interruzioni di rilievo almeno una grande invalidità di grado lieve. Per gli assicurati di meno di un anno, tuttavia, il diritto all’assegno nasce, conformemente all’articolo 42bis capoverso 3, non appena sia constatata una grande invalidità che durerà probabilmente più di 12 mesi. Per questi assicurati il termine di carenza non è applicabile e l’assegno per grandi invalidi può essere versato a partire dalla nascita del diritto.
Cpv. 6: al testo italiano è apportata una modifica redazionale che non ha alcuna incidenza sui testi francese e tedesco.
Art. 51
In avvenire il rimborso delle spese di viaggio dovute all’esecuzione di provvedimenti d'integrazione dovrà essere regolamentata in maniera più precisa. Poiché il rimborso di questi costi è ora disciplinato dalle disposizioni relative ai singoli provvedimenti, l’attuale articolo 51 può essere abrogato.
Art. 54a (nuovo) Servizi medici regionali
I servizi medici regionali (SMR), introdotti con la 4a revisione, sono oggi oggetto dell’articolo 59, che comprende anche le disposizioni sull’organizzazione e la procedura degli uffici AI. I risultati ottenuti negli ultimi anni dagli uffici AI (la riduzione del numero di nuove rendite) sono la riprova del ruolo capitale giocato dagli esami medici eseguiti dai SMR nella procedura d’istruzione. L’iscrizione di questi compiti in un «bacino di raccolta» come l’articolo 59 non rende giustizia alla loro importanza. Poiché la presente revisione estende i compiti dei SMR, è necessario descriverne più precisamente la funzione e dedicar loro un articolo specifico, dal momento che gli esami medici dell’AI assumono un’importanza molto maggiore con le novità proposte dal secondo pacchetto della 6a revisione. Considerato il ruolo essenziale svolto dagli esami medici per gli uffici AI, la descrizione della funzione dei SMR segue immediatamente l’articolo relativo agli uffici AI.
Cpv. 1: questo capoverso corrisponde senza alcuna modifica materiale al capoverso 2 dell’attuale articolo 59.
Cpv. 2: i SMR sono incaricati di definire le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (lett. a), la ragionevole esigibilità (medica) dei provvedimenti