Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
a causa delle interdipendenze reciproche. In considerazione dei tempi molto stretti, anche piccoli ritardi hanno conseguenze rilevanti per l’intero processo di elaborazione.
In particolare, la situazione si è rivelata insoddisfacente in occasione della pubblicazione del rapporto sull’indagine conoscitiva dell’AFV del 26 giugno 2009 sulla perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri per il 2010, nel quale sono stati citati dati di carattere provvisorio a causa del ritardo nella trasmissione posticipata dei dati da parte di due Cantoni (Zurigo e Vallese). Le cifre relative ai versamenti del 2010 su cui si basava il rapporto hanno quindi subito delle modifiche riguardanti tutti i Cantoni, in particolare anche per quanto concerne i versamenti di compensazione. Questo ha provocato comprensibilmente delle reazioni negative da parte dei Cantoni. Essi hanno infatti dovuto esprimersi in merito ad un progetto che sapevano di carattere provvisorio.
È perciò indispensabile che l’AFF possa iniziare l’indagine conoscitiva presso i Cantoni sui versamenti di compensazione avendo a disposizione possibilmente le cifre definitive. Inoltre, in considerazione della comunicazione delle cifre del Preventivo della Confederazione e dei Cantoni, i calcoli dell’AFF devono riferirsi possibilmente a dati di base definitivi. Questo significa che anche i risultati sulla base dei dati che i Cantoni hanno trasmesso a posteriori devono pervenire all’AFF al più tardi entro il 31 maggio. In questo modo, all’AFF rimane una settimana di lavoro per integrare entro i termini, ovvero prima della pubblicazione del rapporto, anche i risultati concernenti i dati trasmessi a posteriori nella sua elaborazione.
Per accelerare il processo di elaborazione dei dati, per il futuro si prevedono le seguenti misure:
− l’AFC invita i Cantoni sottoposti al controllo del CDF a trasmettere i loro dati il più presto
possibile. A tal proposito, il 7 ottobre 2009 l’AFC ha inviato una lettera ai responsabili degli uffici cantonali delle contribuzioni. L’AFC tratta i dati dei Cantoni visitati dal CDF con la massima priorità, convalidanto i dati disponibili entro il 28 febbraio;
− il CDF effettua le verifiche direttamente sul posto nella seconda metà del mese di marzo.
A scopo preparatorio, nella seconda metà del mese di novembre l’AFC, affiancata dal CDF, tiene un discorso introduttivo nei Cantoni interessati. Il CDF completa le sue verifiche entro il 31 marzo e informa tempestivamente l’AFC sui risultati e sull’eventuale necessità di trasmissioni a posteriori. L’AFC può così richiedere ai Cantoni i dati da trasmettere a posteriori al più tardi all’inizio del mese di aprile. All’AFC rimane quindi il tempo necessario per controllarli e per inviarli all’AFV al più tardi entro il 31 maggio;
− il CDF invia il suo rapporto di verifica all’attenzione del gruppo di studio per la garanzia
della qualità (e a destinazione dell’indagine conoscitiva) entro il 20 aprile, affinché la seduta del gruppo di studio possa svolgersi tra il 20 e il 30 aprile. Nel rapporto del CDF, che a tutt’oggi è parte integrante del rapporto dell’AFF a destinazione dell’indagine conoscitiva presso i Cantoni, sono documentati tutti i casi che richiedono stime o correzioni. I casi che non sono menzionati nel rapporto del CDF non possono più essere considerati nell’anno in questione, a meno che non vengano presentati dai Cantoni stessi nell’ambito dell’indagine conoscitiva.
Gli attori interessati faranno il possibile per attenersi ai suddetti valori di riferimento in modo da garantire che il rapporto sull’indagine conoscitiva possa essere pubblicato in base a dati convalidati. Inoltre, è importante che le stime e le correzioni siano documentate nel rapporto stesso, al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità. In futuro, le trasmissioni posticipate dei dati dopo la pubblicazione del rapporto dovranno rappresentare un’eccezione assoluta e ben motivata. A maggior ragione, tutti gli attori dovranno attenersi scrupolosamente al nuovo calendario. Il desiderio frequentemente espresso dai Cantoni di avviare l’indagine conoscitiva già all’inizio di giugno nell’interesse del rispetto della pianificazione, anticipandola di quattro settimane rispetto all’attuale prassi, non può essere soddisfatto a causa del tempo richiesto dall’elaborazione dei dati in particolare nei Cantoni.