Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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I produttori e i committenti agricoli (non professionali) sono privilegiati fiscalmente sotto due aspetti:
- le bevande spiritose necessarie alla loro economia domestica e alla loro azienda agricola sono esenti da imposta in qualità di fabbisogno personale, purché siano state prodotte con materie provenienti dai loro poderi o raccolte, a loro cura, allo stato selvatico nel Paese. La quantità consentita di fabbisogno personale in franchigia d'imposta dipende dal numero di persone per azienda, dalla dimensione della superficie destinata ad uso agricolo e dal numero di alberi ad alto fusto. In pratica il fabbisogno personale massimo consentito ad un’azienda agricola è limitato a 45 litri di alcol puro;
- l’obbligo fiscale non sorge al momento della produzione di bevande spiritose, ma bensì con la cessione a terzi dietro remunerazione o gratuita e con un fabbisogno personale eccedente la franchigia d'imposta.
Il primo privilegio fiscale, ossia la garanzia della franchigia d'imposta, è molto dispendioso per le autorità, poiché è legato a diverse condizioni che devono essere verificate preventivamente di caso in caso.
Il secondo privilegio ha fatto sì che oggi nelle aziende agricole siano stoccate bevande spiritose non tassate per circa 1 milione di litri di alcol puro. Anche questo privilegio comporta un notevole dispendio per la RFA; ad essa pervengono ogni anno circa 55 000 dichiarazioni, di cui soltanto 9000 possono essere trattate automaticamente65.
7.1.2 Novità
Il sistema d’imposizione viene ottimizzato segnatamente:
- riducendo il numero di assoggettati all’imposta da circa 48 000 a circa 3000 unità e
- abolendo privilegi fiscali complicati e onerosi nella loro gestione e sostituendoli con soluzioni semplici.
7.1.2.1 Riduzione del numero degli assoggettati all’imposta
Dalla tabella al numero 7.1.1 si evince che nel 2008 il volume fiscale per ogni committente ammontava in media a 220 franchi, risultando particolarmente basso per la maggior parte degli assoggettati all’imposta rispetto ai costi amministrativi. Pertanto, ora non dovranno più essere assoggettati all’imposta i committenti, ma tutti i produttori, anche se distillano per conto di terzi.
Con questa novità:
- si riduce il numero degli assoggettati all’imposta di diverse decine di migliaia (base 2008);
65 Nell’ambito della dichiarazione annuale l’agricoltore dichiara alla RFA la quantità di bevande spiritose venduta e stoccata.