Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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- si diminuiscono sensibilmente le spese della RFA per la riscossione e l’incasso delle imposte dovute in relazione alle distillazioni effettuate per conto di committenti.

In pratica, a seguito di questa novità i produttori che distillano per conto di terzi non incassano più dai loro committenti soltanto il compenso per la distillazione, ma anche l’imposta sulle bevande spiritose. Il diritto privato mette loro a disposizione diverse garanzie come il diritto contrattuale di ritenzione o il pagamento anticipato.

Queste modifiche costituiscono una grossa sfida per i produttori interessati. La RFA aiuterà i produttori ad adeguarsi, in particolare a migliorare le soluzioni informatiche.

7.1.2.2 Riduzione e uniformazione dei privilegi fiscali

Il diritto vigente prevede cinque privilegi fiscali. I due che concernono la gestione dei depositi fiscali e quindi i privilegi spettanti alle aziende devono essere mantenuti invariati. I tre privilegi concessi agli agricoltori e ai committenti non agricoli devono essere invece sostituiti da un privilegio uniforme e semplice da gestire. Essi dovrebbero ricevere una quantità forfetaria annua esente da imposta pari a 10 litri di alcol puro per persona di età superiore ai 18 anni. Mentre gli agricoltori attivi quali produttori (non professionali) potranno detrarre essi stessi questa quantità, il mandatario (distillatore per conto di terzi) potrà detrarre la quantità forfetaria esente da imposta spettante ai committenti.

L’abbandono del privilegio accordato agli agricoltori, secondo cui l’obbligo fiscale sorge soltanto al momento della messa in commercio delle bevande spiritose, farà scomparire nelle aziende agricole lo stoccaggio di bevande spiritose esenti da imposta.

Per le bevande spiritose – pari a circa 1 milione di litri di alcol puro – attualmente stoccate nelle aziende agricole e non tassate, la legge sull’imposizione delle bevande spiritose offre agli agricoltori tre opzioni nell’ambito del diritto transitorio:

- chiedere l’autorizzazione per gestire un deposito fiscale;

- effettuare la denaturazione delle quantità in deposito oppure

- pagare l’imposta sulle quantità stoccate.

Queste novità comportano globalmente:

- una riduzione e un’uniformazione dei privilegi fiscali;

- l’abbandono di stoccaggi di bevande spiritose esenti da imposta al di fuori dei depositi fiscali autorizzati, e

- una considerevole riduzione delle spese attuali della RFA.