Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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chigia d'imposta nonché l'eliminazione dello stoccaggio di bevande spiritose esenti da imposta presso le aziende agricole consentono di diminuire sensibilmente le spese per i controlli;
c. soppressione delle autorizzazioni: la maggior parte delle 43 autorizzazioni68 previste dal diritto vigente in materia di alcol non dovrà più essere mantenuta come ad esempio le autorizzazioni per l’acquisto, l’impianto, il trasporto da un luogo all’altro, la sostituzione o la trasformazione degli alambicchi69.
Con una revisione parziale anticipata dell’ordinanza sull’alcool si è rinunciato fra l’altro all’obbligo di piombatura degli alambicchi. Sono in fase di attuazione anche altre misure che consentono di ridurre le spese per i controlli indipendentemente dalla legge sull’alcool. In questo senso la RFA riduce il numero dei moduli che non diminuisce soltanto le spese per i controlli, ma comporta anche agevolazioni amministrative per gli interessati. Sono inoltre in corso lavori preliminari per passare dal controllo capillare a quello orientato al rischio.
8 Riorganizzazione nell’adempimento dei compiti
La revisione totale della legge sull’alcool ha ripercussioni importanti sulle dimensioni della RFA. Le novità determinano una notevole riduzione del personale che attualmente non può essere ancora quantificata definitivamente, ma che solleva domande fondamentali sull’organizzazione futura della RFA.
L’attuazione in parallelo di novità che riguardano le norme di diritto, i compiti e la struttura nel settore delle bevande spiritose, dell’etanolo e della regolamentazione del mercato dell’alcol offre un’occasione unica per procedere ad un esame sostanziale dei compiti specifici dell’alcol e della loro organizzazione. Il Consiglio federale ha fatto perciò fare un inventario di tutti i compiti della Confederazione correlati a prodotti alcolici con l’indicazione dell’organo di esecuzione competente.
8.1 Riorganizzazione della RFA
8.1.1 Situazione
La RFA è stata dotata di autonomia giuridica più di 100 anni fa in virtù della legge federale del 29 giugno 1900 sulle bevande distillate. L’articolo 19 di questa legge stabilisce che l’ulteriore organizzazione della RFA fino «all’emanazione di una legge sull’organizzazione è compito del Consiglio federale»70. La legge sull’alcool attuale dedica un solo articolo all’organizzazione della RFA. Mancano disposizioni organizzative che regolano segnatamente gli organi della RFA e le loro competenze. Finora la RFA – nonostante la sua personalità giuridica – è stata diretta dal DFF alla stregua di un Ufficio federale.
68 Un elenco di queste autorizzazioni (concessioni incluse) si trova nell’appendice I del presente rapporto.
69 Cfr. art. 7 cpv. 3 LAlc.
70 Cfr. legge federale del 29 giugno 1900 sulle bevande distillate (BBl 1900 III 608).