Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine
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Alcosuisse acquisisce dalla RFA servizi soprattutto nei seguenti settori: informatica, finanze e contabilità, direzione del personale, servizio giuridico, analisi di laboratorio.
Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il Rapporto sul governo d’impresa (FF 2006 7545), in cui ha definito i criteri per la futura organizzazione dell’adempimento dei compiti da parte della Confederazione (tipologia dei compiti) e ha fissato i principi guida per l’organizzazione di unità e imprese della Confederazione, rese giuridicamente autonome.
Applicando questi principi alla RFA, si traggono le seguenti conclusioni:
- i compiti della RFA, ovvero la riscossione dell’imposta sulle bevande spiritose e la sorveglianza del mercato di tali bevande e di quello dell’etanolo, esercitata per ragioni fiscali, sono di carattere sovrano e non sono quindi adatti ad essere scorporati. Essi devono essere adempiuti all’interno dell’Amministrazione federale centrale. Diversa è la situazione per i compiti relativi alla regolamentazione del mercato. In questo caso si deve perseguire un’indipendenza possibilmente ampia da qualsiasi influenza politica;
- il diritto organizzativo della RFA presenta lacune importanti e numerose divergenze di rilievo con le direttive che contraddistinguono i principi guida del Rapporto sul governo d’impresa. Se la RFA continuasse ad essere organizzata come istituto autonomo, il suo diritto organizzativo dovrebbe essere rielaborato radicalmente.
Nell’ambito del programma per l’attuazione dei principi guida del Rapporto sul governo d’impresa, il Consiglio federale ha deciso di esaminare la reintegrazione dei compiti della RFA in seno all’Amministrazione federale centrale71.
Alcosuisse, il centro di profitto della RFA, non è menzionato nella legge sull’alcool vigente. La sua base legale è data dall’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)72. L’Org-DFF definisce l’organizzazione e il settore di competenza di Alcosuisse come segue: «Per il commercio con alcool ad alta gradazione la RFA gestisce, quale unità amministrativa ad essa sottoposta, il centro di profitto alcosuisse»73. Alcosuisse è stato iscritto nel registro di commercio del Cantone di Berna come società anonima con un capitale di 100 000 franchi il 21 ottobre 1998. La costituzione di questa società anonima è servita a salvaguardare la denominazione «alcosuisse» sotto il profilo del diritto delle ditte commerciali. Tuttavia, essa non ha comportato cambiamenti nell’organizzazione dei compiti interna alla RFA. La responsabilità per l’attività operativa nel settore dell’importazione di etanolo è rimasta alla RFA, ovvero ad Alcosuisse, il centro di profitto interno alla RFA. Fino ad oggi «alcosuisse sa» è stata una società anonima senza alcuna attività aziendale operativa.
71Programma per l’attuazione dei principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo
Rapporto sul governo d’impresa 2009, pag. 7.
72 RS 172.215.1
73 Art. 27 ordinanza dell’11 dicembre 2000 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF; RS 172.215.1).